Lavoro e Coronavirus

LAVORO e CORONAVIRUS – DPCM 25 MARZO: il punto ad oggi

Entrato in vigore oggi, 26 marzo 2020, il nuovo Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato ieri, ad integrazione dei provvedimenti già precedentemente emanati, con il principale intento di fare ordine sui provvedimenti già emessi rispetto a chi e su cosa spetta il potere di assumere atti e decisioni, imponendo di ispirarsi ai principi di adeguatezza e proporzionalità in ambito di Lavoro e Coronavirus.

Continuano ad applicarsi i DPCM precedentemente emanati l’8 marzo 2020, il 9 marzo 2020, l’11 marzo 2020 e il 22 marzo. Sono salvi anche gli atti emanati in virtù del DL n. 6 del 23 febbraio 2020 e della L. n. 833 del 1978. Le altre misure continueranno ad applicarsi nel limite dei prossimi 10 giorni.

Il decreto, in aggiunta alle limitazioni e sospensioni già disposte con i precedenti provvedimenti, chiarisce che le Regioni possano introdurre misure ancora più stringenti, rispetto a quelle emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel momento in cui emergano specifiche situazioni di aggravamento del rischio di contagio, a condizione che tali interventi rimangano nella sfera di competenza della Regione stessa e non incidano sulle attività produttive e di quelle rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Ma proviamo a fare chiarezza sulle sanzioni in termini di Lavoro e Coronavirus.

L’art. 4 è dedicato alla regolazione delle sanzioni e dei controlli e viene stabilito che:

  • La violazione delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra i € 400 e € 3.000 mentre se la violazione è commessa con l’utilizzo di veicoli la sanzione è aumentata sino ad un terzo;
  • Se la violazione riguarda le misure di contenimento previste per gli esercizi commerciali, culturali ed educativi, è prevista una sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni con possibile chiusura provvisoria di massimo 5 giorni per compiere accertamenti;
  • La recidiva di qualsiasi violazione è punita con la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella sua misura massima;
  • Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni avvenute prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, ma nella misura ridotta alla metà;
  • Infine, è riconosciuta al Prefetto la possibilità di avvalersi delle Forze di polizia e delle Forze armate per garantire l’esecuzione delle misure previa autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Restiamo in attesa del prossimo decreto che dovrebbe prevedere l’elenco aggiornato delle attività produttive ritenute essenziali in questo momento di emergenza, al fine di garantire i servizi necessari al paese. Il nuovo elenco dovrebbe essere il frutto del confronto anche con le associazioni sindacali, che intendono tutelare la salute dei lavoratori, bene supremo, che va bilanciato con la necessità, altrettanto fondamentale, di garantire la filiera dei beni e dei servizi essenziali. Compito per nulla facile.
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