Viaggio annullato per Coronavirus

Nonostante i rimborsi, talvolta, debbano essere automatici, in realtà non è sempre così semplice ottenerli. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull’ipotesi di viaggio annullato ed altre situazioni che si possono verificare, dando un input su come gestirle.

Rimborsi
Visti i DPCM emanati in queste settimane contenenti alcune misure restrittive quali “(…) a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” si deduce che gli spostamenti dall’Italia verso l’estero, ai soli fini di turismo, sono da evitare.
In questo caso però non si può parlare di risarcimento del danno, ma di rimborso per l’eccezionalità della situazione e nello specifico sono previste tre ipotesi:

  • Cancellazione dell’Autorità: indipendentemente dalle regole di disdetta previste dalle agenzie e\o dei servizi, l’obbligo al rimborso o il divieto di pretendere il pagamento di una prenotazione scatta automaticamente;
  • Annullamento deciso dall’organizzatore: essendo l’annullamento derivante dalla volontà del tour operator, indipendentemente dagli interventi dell’autorità, l’obbligo di rimborso ricade sull’organizzatore stesso;
  • Disdetta autonoma del consumatore: in quest’ultimo caso, in quanto derivante dalla “paura del contagio”, il diritto al rimborso non sarà riconosciuto, ma si potrà contare soltanto sulla eventuale previsione dello stesso, nei termini e condizioni afferenti al singolo servizio.

Viaggio aereo annullato
Per la cancellazione dei viaggi aerei occorre fare una distinzione:

  • Per i viaggi sino al 13 Aprile, il dl 2 marzo 2020, n. 9, prevede per il viaggiatore il diritto al rimborso integrale del costo sostenuto. La richiesta di rimborso deve essere inviata entro 30 giorni dalla data prevista della partenza;
  • Per i viaggi successivi al 13 aprile vale quanto stabilito dal Regolamento CE n. 261/2004 secondo cui se il volo è cancellato dalla compagnia aerea il passeggero ha diritto al rimborso entro 7 giorni del biglietto o alla riprotezione. Se la cancellazione è operata in autonomia dal turista deve essere chiaro che l’attuale normativa non riconosce alcun beneficio per questo tipo di disdetta.

Pacchetti turistici
Il Codice del Turismo, all’art. 41 prevede che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, anche nel momento in cui il pacchetto turistico non sia stato cancellato dal tour operator, sia riconosciuto al viaggiatore il diritto di disdetta e il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute entro 14 giorni dal recesso. Lo stesso vale anche nel caso in cui la cancellazione sia compiuta dal tour operator, ma in questo caso non saranno previsti indennizzi supplementari perché l’epidemia in corso è una circostanza inevitabile e straordinaria prevista dal suddetto art. 41.
Attenzione perché ad oggi, vista l’eccezionalità della situazione e l’elevato numero di richieste di rimborso, agli organizzatori viene data la possibilità di scegliere, per le partenze (ad oggi) sino al 13 aprile, di rimborsare i clienti tramite l’emissione di un voucher con valore economico pari all’importo del viaggio annullato e della validità di un anno anziché rimborsare con la somma di denaro in sé.
In altre parole, il cliente ha sempre riconosciuto il rimborso ma in servizi piuttosto che in contante, e la scelta non spetta né al cliente finale né all’agenzia di viaggi, quando questa opera da intermediario.

La maggior parte degli organizzatori e tour operators italiani sta estendendo questa procedura a tutte le partenze di aprile, pur non essendovi un obbligo legislativo esplicito. In alcuni casi virtuosi, come per Eden Viaggi, tale limite raggiunge il giorno 14 maggio 2020.

Tutta la filiera del turismo organizzato si sta muovendo per far sì che il disagio in capo al cliente sia il minore possibile.

Ma in condizioni normali, cosa succede?

Viaggio annullato o variazioni
In situazioni normali, può accadere che il viaggio tanto atteso durante l’anno subisca cancellazioni o variazioni tali da impedire il suo totale godimento.
Un esempio concreto di quanto appena detto è il caso del c.d. overbooking che si configura nel momento in cui sia accettato un numero di prenotazioni superiori all’effettiva disponibilità di posti.
Questo fenomeno può presentarsi sia nel settore aereo sia in quello alberghiero e, in entrambi i casi, è regolato dal Regolamento CE n. 261/2004.In sintesi, si può dire che la pratica di overbooking aereo è considerata legittima se sono preventivamente previste adeguate misure di tutela per i passeggeri che si sono trovati impossibilitati a partire, è infatti previsto:

  • L’obbligo di compensazione che comporta l’immediato versamento di una predeterminata somma di denaro proporzionata al chilometraggio della tratta e
  • L’obbligo di assistenza che può consistere nella scelta del passeggero tra il rimborso delle somme pagate o un imbarco appena possibile in condizioni di viaggio comparabili.

Per quanto concerne l’overbooking alberghiero, la regola generale pone in capo all’albergatore l’obbligo di attivarsi per individuare una sistemazione per il cliente il più vicino possibile e di categorie almeno equivalente senza alcuna spesa aggiuntiva.
Nei casi sopra citati il danno da vacanza rovinata si configura nel primo caso nel mancato imbarco e nella conseguente perdita di tempo utile alla vacanza mentre nel secondo nel momento in cui al turista sia stata offerta una sistemazione di categoria inferiore o comunque priva dei servizi rispetto alla struttura in cui era stata effettuata la prenotazione.

Il danno da vacanza rovinata
L’art. 47 del codice del turismo stabilisce che il c.d. “danno da vacanza rovinata” è un danno che deriva “dalla mancata o inesatta esecuzione” del contenuto del pacchetto turistico acquistato. I requisiti posti a fondamento dell’ammissione del risarcimento sono:

  • Il tempo di vacanza trascorso senza essere stato goduto;
  • L’irripetibilità dell’occasione perduta;
  • La configurazione di una grave lesione dei diritti e degli interessi del turista che, è bene sottolineare, non sono assolutamente riconducibili ad un mero disagio o fastidio che di per sé non pregiudicano la vacanza (es. smarrimento del bagaglio).

Affinchè la richiesta di risarcimento del turista sia soddisfatta si deve provare:

  • l’inadempimento, o l’inesatta esecuzione del contratto, non deve essere riconducibile al turista stesso perché in questo caso sarà il professionista a poter chiedere il risarcimento del danno;
  • Il fatto che l’inadempimento, o l’inesatta esecuzione del contratto, non derivano da fatti imprevedibili o inevitabili causati da soggetti terzi esterni.

Ad oggi non esistono parametri ufficiali di quantificazione del danno perciò viene applicato l’art. 1226 c.c. secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Al giudice è dunque riconosciuta un’ampia discrezionalità che però, considerando il rovescio della medaglia, può arrivare a creare situazioni di disparità tra danneggiati diversi. Per questo molti ordinamenti moderni (come quello tedesco) hanno elaborato delle Tabelle in cui sono riportate le singole voci di danno con la relativa percentuale di riduzione del prezzo.

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