Le ultime novità in materia di spostamenti e Coronavirus

Domenica 22 marzo è stato emanato un nuovo DPCM atto ad introdurre nuove e più stringenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 valide su tutto il territorio nazionale.
L’art.1 si articola in numerose disposizioni con le quali:

  • è confermato il divieto a tutti gli individui di traferirsi o spostarsi con qualsiasi mezzo e soprattutto è fatto divieto, salvo casi di assoluta urgenza, di motivi di salute e\o di comprovate esigenze lavorative, di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova;
  • è ribadito l’invito ad organizzare le attività produttive in modalità a distanza o lavoro agile;
  • sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Quest’ultimo punto, in altre parole, ammette le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, della tecnologia sanitaria, dei dispositivi medico chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari e più in generale ogni altra attività che sia funzionale alla gestione dell’emergenza.
In parole povere, l’autotrasporto non subisce alcuna limitazione e, come per le aziende di logistica che si occupano del trasporto merci, rimane vigente l’obbligo di adeguarsi ai protocolli di regolamentazione.

MISURE A TUTELA DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Tenuto conto del fatto che il trasporto merci su strada è considerato tra le attività considerate essenziali, sono stati emanati alcuni provvedimenti specifici a tutelare il settore autotrasporto: in particolare è stabilità che la responsabilità derivante dalla circolazione delle merci previste dal DPCM del 22 marzo ricade sulle aziende che producono e distribuiscono tali merci: da ciò deriva che, nel momento in cui si sta compiendo un’attività di trasporto per conto di un’azienda terza, non vige alcun obbligo di verifica della conformità delle merci al contenuto del provvedimento di sospensione delle attività produttive.
Al contrario, per il trasporto in proprio, essendo un’attività funzionale e conseguente a quella principale di produzione, se questa è sospesa deve esserlo anche quella di trasporto tranne nel caso in cui si scelga di affidare il trasporto ad un’azienda di trasporto terza oppure, se la merce da trasportare sia un residuo della produzione già pronto per la spedizione alla data di emanazione del DPCM del 22 marzo, si può provvedere al trasporto iniziandolo entro il 25 marzo, data individuata come margine di tempo entro cui concludere le attività necessarie alla sospensione della produzione.

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