LAVORO & CORONAVIRUS: il punto in materia di sicurezza sul lavoro

Sabato 14 marzo, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Lo scopo di questo nuovo atto è tutelare la salute dei lavoratori che non possono usufruire delle modalità di smart working e che quindi devono recarsi quotidianamente sul posto di lavoro.

OBBLIGHI IN CAPO ALL’AZIENDA
Nel documento sono contenute linee guida per agevolare e guidare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che sono presupposti per la prosecuzione delle attività produttive in loco.
Il Protocollo prevede in capo all’azienda:

  • Obblighi informativi in virtù dei quali, attraverso appositi depliants, si deve fornire ai lavoratori e a chiunque entri nell’azienda informazioni circa le disposizioni delle Autorità (ad esempio l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura corporea oltre i 37,5°);
  • Obblighi di pulizia ed igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • L’obbligo di fornire ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani e dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e occhiali protettivi;
  • Obblighi di riorganizzazione delle modalità di fruizione degli spazi comuni con la previsione di un’adeguata e continua ventilazione, una giornaliera sanificazione degli ambienti e una riduzione del tempo di sosta al loro interno;
  • L’obbligo di organizzare gli orari di ingresso e di uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e, ove possibile, riservare una porta di entrata e di uscita dotate di detergenti adeguatamente segnalati;
  • L’obbligo di limitare il più possibile gli spostamenti all’interno del sito aziendale.

OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Il protocollo sicurezza indica alcune regole di condotta che devono essere tenute dai lavoratori:

  • prima di tutto è ribadito il rispetto del Decalogo, cioè le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
  • è poi previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale soprattutto nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività lavorativa rispettando la distanza di sicurezza di un metro;
  • gli autisti di mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e soprattutto è loro vietato l’accesso agli uffici.

A tal riguardo si segnala che l’inosservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro da parte dei lavoratori possono portare all’instaurazione di procedure disciplinari.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
È prevista la possibilità di sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea al fine di limitare l’accesso a chi avrà una temperatura superiore ai 37,5°.
Occorre però fare attenzione: la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali sensibili che deve avvenire secondo quanto stabilito dal GDPR 679/2016: sarà dunque utile fornire un’informativa privacy circa le modalità di trattamento dei suddetti dati ad ogni interessato.

Come ci si deve comportare se un soggetto dovesse risultare sintomatico?
Anche sotto questo punto di vista sono offerte istruzioni utili: come prima cosa viene disposto l’isolamento del soggetto sintomatico con successivo e immediato avviso alle autorità sanitarie competenti. Le quali peraltro devono essere anche informate di eventuali “contatti stretti” del soggetto per applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena.

Per il comparto edile si rinvia al nuovo Protocollo.

Per ulteriori approfondimenti contattare:

Dr. Raffaele Traina – Società di Prevenzione S.r.l. – Consulente sulla sicurezza
raffaele.traina@societadiprevenzione.it

———————————–

Articoli simili