Lavoro part time: è sempre un diritto?

Il mondo del lavoro è popolato da numerose persone che hanno priorità, obiettivi ed esigenze tra loro molto diverse. Proprio perché si tratta di un contesto che interessa la vita quotidiana della maggioranza della popolazione, gli interventi normativi sono numerosi.
Lo scopo di questi ultimi molto spesso è finalizzato a plasmare gli impegni di lavoro con le esigenze personali: per questi motivi infatti sono state individuate numerose e diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa tra le quali si ricordano ad esempio il lavoro a termine, lo smart working e il telelavoro.
Tra di esse ne esiste una che, nonostante sia molto richiesta, suscita ancora oggi molte incomprensioni: il lavoro a tempo parziale anche detto lavoro part time.

 

COS’È E COME È DISCIPLINATO
Il lavoro a tempo parziale, disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015, più che una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, è un particolare regime dell’orario di lavoro che consiste in una riduzione percentuale della ordinaria giornata lavorativa.

Il decreto n. 81/2015 individua tre diversi regimi di riduzione:

  • Orizzontale: il dipendente è occupato dall’attività lavorativa tutti i giorni ma con un orario inferiore a quello ordinario;
  • Verticale: il dipendente svolge la sua attività lavorativa secondo l’orario ordinario di lavoro ma solo in alcuni giorni della settimana;
  • Misto: si tratta di una combinazione dei due regimi sopra citati.

Il presupposto di legittimità della riduzione dell’orario di lavoro è l’inserimento in forma scritta nel contratto delle apposite clausole che possono essere:

  • Flessibili: quando è prevista la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro e possono essere contenute in tutte e tre le tipologie di contratto part-time;
  • Elastiche: quando invece è prevista la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente e possono essere stipulate nei rapporti di part-time verticale o misto.

 

CHI E COME PUÒ RICHIEDERE IL PART TIME
In linea generale, la legge stabilisce che:

  • Come il datore di lavoro non può decidere unilateralmente di trasformare il regime orario del rapporto di lavoro
  • così il lavoratore non può pretendere tale trasformazione, pur in ogni caso potendola richiedere.

Tuttavia, in alcuni casi, la possibilità di richiedere di lavorare con un regime orario ridotto lascia il posto ad un vero e proprio diritto nel momento in cui la richiesta sia avanzata da:

  • malati con patologie cronico-degenerative od oncologiche;
  • parenti di persone con malattie cronico-degenerative che possono vantare un diritto di priorità nelle richieste di trasformazione;
  • soggetti che assistono i malati con patologie cronico degenerative od oncologici oppure i disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 ;
  • i genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni ai quali è riconosciuto un diritto di priorità nelle richieste di trasformazione;
  • infine, la possibilità di trasformazione a part-time è possibile per i lavoratori genitori in alternativa alla fruizione del congedo parentale. In questo ultimo caso la riduzione d’orario lavorativo non deve essere superiore al 50 per cento e può avvenga una sola volta in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

La volontà e la conseguente richiesta di poter svolgere la propria attività lavorativa a tempo parziale dunque non genera un’automatica riduzione dell’orario di lavoro. Al contrario, essa deriva un accordo tra le parti attraverso cui le stesse possono tutelare i propri interessi: da un lato il datore di lavoro può ridurre notevolmente i costi dell’azienda mentre dall’altro il lavoratore dipendente può meglio conciliare l’attività lavorativa con la vita privata.
Proprio perché in questo ambito le incomprensioni tra ciò che è diritto e ciò che è una possibilità di scelta sono all’ordine del giorno, è consigliabile affidarsi ad un esperto nella materia contrattualistica e giuslavoristica per poter trovare eventualmente un accordo per le vie brevi evitando ogni possibile conflitto giudiziale.

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