Il contratto di lavoro a termine

Oggi sono sempre più numerosi i contratti di lavoro a cui viene posta una data di scadenza. Purtroppo, le previsioni per il futuro più prossimo non sembrano rosee: a causa dell’emergenza sanitaria in corso e in generale di tutte le crisi economiche e finanziarie che hanno colpito il nostro Paese, questo tipo di contratto di lavoro è sempre più preferito dai datori di lavoro ed è sempre più temuto dai lavoratori per l’incertezza che genera.


IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Il contratto di lavoro a termine è un contratto di lavoro subordinato in cui è prevista una durata predeterminata attraverso l’indicazione di un termine di scadenza.
Attraverso l’indicazione di una precisa data di scadenza, una volta che questa viene raggiunta è possibile concludere il rapporto di lavoro sino a quel momento intercorso tra le parti, senza dover licenziare o presentare una lettera di dimissioni.

La disciplina di questo particolare contratto è contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015, il quale è stato oggi modificato dal d.l. n. 87/2018 che, come affermato dalla Circolare ministeriale n. 17/2018, produce i suoi effetti sui contratti di lavoro a termine stipulati dal 14 luglio 2018 e per quelli rinnovati o prorogati dal 31 ottobre dello stesso anno.


Requisiti e Limiti

  • Primo requisito fondamentale richiesto per la validità sia del contratto che dell’apposizione del termine è la forma scritta. Inoltre, una copia dell’atto sottoscritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
  • La durata massima è fissata a dodici mesi.
  • Altro requisito richiesto riguarda il rispetto del principio di non discriminazione secondo cui i lavoratori adibiti alle medesime mansioni ma assunti con tipologie contrattuali differenti hanno diritto allo stesso trattamento retributivo.
  • Per ultimo, a tutti i lavoratori che abbiano lavorato presso una determinata azienda per almeno sei mesi è riconosciuto il c.d. diritto di precedenza secondo cui il dipendente ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni equivalenti a quelle precedentemente espletate.

Infine, è consentita l’assunzione a termine anche dei dirigenti a condizione che la durata del contratto non ecceda i cinque anni.


Proroghe e rinnovi

Il termine del contratto può essere rinnovato o prorogato:

  1. Con il rinnovo la scadenza può essere innalzata ad un massimo di ventiquattro mesi e solo nel momento in cui si dovessero presentare:
    • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività
    • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori
    • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
  2. La proroga è libera nei primi dodici mesi. È poi prevista la possibilità di prorogare per un massimo di quattro volte il contratto, previo consenso del lavoratore, nel momento in cui la durata iniziale dello stesso sia inferiore a ventiquattro mesi.


Divieti

L’art. 20 indica essenzialmente quattro divieti tassativi secondo cui l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro non è ammessa:

  • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
  • Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato
  • Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In tutti questi casi, un’eventuale violazione è punita con la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato.

Ad essi si deve aggiungere il divieto previsto per tutelare i dipendenti assunti con un contratto a termine che non possono essere licenziati prima della scadenza del termine se non per giusta causa. In questo secondo caso la violazione è punita con il risarcimento del danno del valore economico pari alle retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore sino alla scadenza del contratto.

CONTRATTI A TERMINE E COVID-19
Vista la grave crisi sanitaria ed economica in corso, per tutelare in via preventiva i dipendenti assunti a tempo determinato, il Governo italiano è intervenuto con il Decreto Cura Italia n. 27/2020 e con il Decreto Rilancio n.34/2020 offrendo la possibilità di prorogare e rinnovare i suddetti contratti.


Il Decreto Cura Italia

Con l’art. 19 bis viene sospeso sino al termine dello stato di emergenza il divieto di apporre termini ai contratti nel momento in cui l’azienda abbia attivato un ammortizzatore sociale o una sospensione dal lavoro.
È stato peraltro sospeso il c.d. obbligo di “vacanza” contrattuale”.


Il Decreto Rilancio

Con questo secondo intervento, il Legislatore dà la possibilità di rinnovare o prorogare il contratto di lavoro senza l’obbligo della causale introdotta prevista dal Decreto Dignità.

Come si può capire, si tratta di una materia che già in principio era ricca di riferimenti normativi. Ad oggi la situazione non è cambiata in quanto, come si è potuto constatare, la produzione legislativa si è notevolmente incrementata dando tuttavia adito a numerose lacune legislative e dubbi di interpretazione e di applicazione della legge.

Per questo motivo, in relazione a questa incertezza normativa, è bene affidarsi a figure esperte di diritto del lavoro per poter trovare risposte ai propri dubbi e poter sentirsi davvero tutelati.

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