Lavoro dipendente e genitorialità: i congedi

Negli ultimi dieci anni il tasso di natalità in Italia ha conosciuto un drastico crollo, alla pari del tasso di mortalità. Questa decrescita ha comportato un generale aumento dell’età media in Italia che, a sua volta, ha portato lo Stato italiano a dichiarare la c.d. crisi delle culle vuote.

Per cercare di rispondere a questo problema, tra le varie soluzioni avanzate, si è optato per il rinnovo e il rinforzo di alcuni strumenti già previsti per la tutela e il sostegno della genitorialità, ovvero il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale.


CONGEDO DI MATERNITA’
Si tratta di una misura prevista per tutelare la maternità e il diritto alla salute della donna e del nascituro che prevede un periodo di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa per 5 mesi.
Durante tale “periodo protetto” la lavoratrice non può essere adibita al lavoro e soprattutto non può subire licenziamenti.
Inoltre, durante questo periodo di astensione è prevista un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

La normativa di riferimento è prevista all’art. 16 del D. Lgs. n. 151/2001  che stabilisce che la donna debba astenersi dal lavoro:

  • Nei due mesi precedenti la presunta data del parto e, nel momento in cui il parto avvenga oltre tale data, l’astensione è prevista anche per il periodo intercorrente la data presunta e la data effettiva del parto;
  • Nei tre mesi successivi la data del parto. È inoltre stabilito che, in caso di parto prematuro (prima della scadenza delle 39 settimane), i giorni non goduti si aggiungano al periodo di astensione lavorativa dopo il parto anche qualora tale somma superi il limite dei cinque mesi.

La normativa appena descritta ha subito nel corso degli anni numerose e rilevanti modifiche:

  • È stata prevista la c.d. flessibilità ovvero la possibilità per la donna di posticipare l’inizio del congedo ad un mese dalla presunta dato del parto per poi usufruire di quattro mesi di astensione nella fase post partum. È possibile accedere a questa possibilità solo con un certificato rilasciato dal medico specialista del Ssn e dal medico competente che accerti che tale posticipazione non rappresenti un rischio per la salute della gestante e del nascituro;
  • Con la Legge di Bilancio 2019 è stata infine ammessa la possibilità di fruire del congedo nella sola fase post partum, facendo decorrere cioè i 5 mesi di astensione obbligatoria dalla data effettiva del parto. Anche in questo caso condizione essenziale è il rilascio, entro e non oltre il settimo mese di gravidanza, di un certificato medico che attesti che tale decisione non sia dannosa né per la salute della gestante né per la salute del nascituro.


CONGEDO DI PATERNITA’
Si tratta di un istituto previsto ed introdotto, inizialmente in via sperimentale, dalla c.d. Legge Fornero in virtù del principio di uguaglianza e per meglio tutelare il nucleo familiare.

Anche in questo caso l’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione.

Sono previsti due tipi di congedo:

  • Obbligatorio: il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dal parto per due giorni. Si tratta di un diritto autonomo del padre, un diritto cioè aggiuntivo a quello della madre;
  • Facoltativo: il padre lavoratore ha la possibilità di astenersi dal lavoro per un solo giorno e in sostituzione della madre la quale dunque per quella precisa giornata sarà tenuta a rientrare a lavoro. Si tratta dunque di un diritto derivato.

La Legge Fornero ha anche fornito indicazioni circa le relative modalità di fruizione:

  • Il padre deve comunicare al datore di lavoro le date in cui decide di fruire del congedo con almeno quindici giorni di anticipo. Se la richiesta è avanzata considerando il momento del parto sarà considerata la presunta data del parto;
  • Per quanto riguarda il congedo facoltativo, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione della madre della non fruizione del congedo di maternità a lei spettante con la conseguente riduzione del congedo di maternità.

Anche questa disciplina è stata oggetto di numerosi emendamenti:

  • La Legge di Bilancio 2017 ha previsto l’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni;
  • La Legge di Bilancio 2018 ha previsto un ulteriore aumento a cinque giorni totali;
  • Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto un’astensione obbligatoria di sette giorni.

Ad oggi il congedo obbligatorio rimane un diritto per tutti i lavoratori che sono diventati padri entro il 31 dicembre 2020.


CONGEDO PARENTALE

Ai genitori è riconosciuta la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di congedo, il c.d. congedo parentale, entro i primi dodici anni di vita per un periodo complessivo massimo, tra i due genitori, di dieci mesi, elevabili a undici, qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.

Non trattandosi più di un diritto, l’indennità riconosciuta è nettamente inferiore rispetto a quella prevista per gli altri due congedi, infatti:

  • Se il congedo viene attivato entro il sesto anno di vita del bambino per un periodo massimo di sei mesi, sarà erogata un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera;
  • Se il congedo viene attivato tra i sei e gli otto anni di età del bambino per un periodo massimo di sei mesi l’indennità sarà anche in questo caso pari al 30% della retribuzione media giornaliera ma sarà erogata solo qualora il genitore richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • Infine, se il congedo viene richiesto tra gli otto e i dodici anni di vita del figlio lo stesso non sarà indennizzato.


COSA HA COMPORTATO IL CORONAVIRUS?

Tra le misure emergenziali, il Decreto Cura Italia ha previsto per la cura dei minori un congedo indennizzato fruibile per un massimo di quindici giorni a partire dal 5 marzo 2020 sino al 31 agosto 2020.
Condizione fondamentale per la fruibilità è che se un genitore ne fa richiesta, l’altro non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

È in ogni caso previsto, che entrambi i genitori possano beneficiare del congedo alternativamente ma, se uno dei due è in malattia, ha attivato le ferie, è in aspettativa non retribuita, sta godendo del congedo di maternità o di paternità oppure ancora se sta lavorando in smartworking, l’altro potrà avanzare la richiesta.

Infine, probabilmente considerando l’attuale incremento della curva dei contagi, il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede un congedo straordinario per i genitori aventi figli di età inferiore ai quattordici anni sottoposti a quarantena obbligatoria.

Possiamo quindi concludere riconoscendo che il tema della genitorialità sia un importante fenomeno umano a cui deve essere attribuito un peso sociale, economico e politico che inevitabilmente arriva ad interessare anche il mondo del diritto del lavoro.
Infatti, a livello aziendale è da ricordare come anche la contrattazione collettiva dedichi appositi articoli a queste tematiche: per questo motivo è quanto più che importante farsi affiancare da esperti della materia giuslavoristica per la redazione e/o l’aggiornamento di regolamenti aziendali e codici disciplinari al fine di garantire il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei propri dipendenti e soprattutto per non incorrere in contenziosi.

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