Covid-19 e vacanze: l’art. 88 bis

Ricordate il nostro recente approfondimento “Viaggio annullato per Coronavirus”?
Sul tema il Governo è intervenuto con il Decreto Cura Italia introducendo l’art. 88 bis dettando delle linee guida utili per i consumatori e per le agenzie di viaggio e per la gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia.

L’obiettivo della norma appena esaminata è quello di tutelare i due protagonisti della scena turistica: da un lato i consumatori ovvero i viaggiatori che si sono trovati costretti ad annullare un viaggio che avevano programmato per cause a loro estranee e dall’altro i tour operator che a loro volta sono stati sommersi da cancellazioni, annullamenti e posticipazioni: in questo senso l’emissione dei voucher a titolo di rimborso può essere intesa come un giusto compromesso tra gli interessi vantati dai soggetti cioè il rimborso delle somme pagate da un lato e l’arginare il più possibile un’ingente perdita economica dall’altro.

Ecco, quindi, un aggiornamento sul tema.


L’ART. 88-BIS
L’art. 88-bis conta 13 commi che descrivono in modo completo le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, dei soggiorni e dei pacchetti turistici.


A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che:

  • sono stati sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria;
  • sono residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
  • sono risultati positivi al Coronavirus;
  • hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e aventi forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • sono intestatari di un titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19;

e che a causa della sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, terrestre e marittimo nelle acque interne non possono viaggiare.


TEMPISTICHE
Questi soggetti, dunque, devono comunicare al vettore o all’agenzia di viaggio la loro impossibilità allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio e\o la prenotazione del soggiorno entro trenta giorni che decorrono:

  • dalla cessazione delle situazioni prima elencate;
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura di selezione;
  • dalla data di partenza.

Infine, il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, procede ad operare il rimborso del corrispettivo versato o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.


RECESSO DEL VETTORE
Al vettore è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto nel momento in cui il trasporto sia impossibilitato dall’emanazione di provvedimenti adottati dalle autorità italiane o estere a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Anche in questo caso è previsto, in capo al vettore, l’obbligo di comunicazione tempestiva – trenta giorni – agli acquirenti con successivo rimborso del prezzo o emissione di un voucher di pari valore e con scadenza annuale nei successivi trenta giorni.
Peraltro, le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Sono previste modalità di rimborso analoghe anche nel caso di recesso dai contratti di pacchetto turistico che avrebbe dovuto essere eseguito nei periodi di ricovero, quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

In deroga all’articolo 41, comma 6, del codice del turismo il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.


VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di importo pari a quello versato da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Tuttavia, se il viaggio o l’iniziativa di istruzione avesse riguardato la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e\o della scuola secondaria di primo e secondo grado, allora sarà sempre previsto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher.
La stessa normativa si applica anche ai contratti conclusi attraverso un’agenzia di viaggio o un portale di prenotazione.
E’ inoltre stabilito che “Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione”.


VOUCHER
E’ infine previso che l’emissione dei voucher prevista dall’art. 88-bis assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Si dà atto, in conclusione, che la norma di chiusura definisce tutte le precedenti disposizioni cruciali ed irrinunciabili rendendole prevalenti rispetto ad altre norme eventualmente applicabili in base al diritto internazionale privato.

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