Coronavirus: nuova ordinanza regionale

In data 6 aprile sono state introdotte delle modifiche e delle integrazioni all’ORDINANZA DEL 4 APRILE 2020 entrate in vigore in data odierna, 7 aprile 2020.
La nuova ORDINANZA N. 522 DEL 6/04/2020, all’art.1 stabilisce che:

  • Il commercio al dettaglio di fiori e piante (previsto all’art.1, punto 1.2, lettera a), è consentito negli ipermercati e supermercati;
  • I distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale. Lo stesso vale per distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  • È consentita la consegna al domicilio di tutte le categorie merceologiche (anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020) a condizione che il confezionamento, il trasporto e la consegna avvenano nel rispetto dei requisiti igienico sanitari;
  • I mercati coperti (di cui alla lettera h del punto 1.2 dell’art. 1) possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento abbia elaborato un piano per ogni mercato che:
    o presenti un varco di accesso separato da quello di uscita;
    o garantisca la sorveglianza per il mantenimento della distanza minima di sicurezza di un metro;
  • la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio è consentita per tutte le categorie merceologiche secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (link);
  • le attività di cura e manutenzione del paesaggio sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Le presenti disposizioni sono efficacia dal 7 sino al 13 aprile 2020 e mantengono in vigore, per quanto non espressamente disciplinato, quanto previsto dall’ordinanza del 4 aprile e dai restanti DPCM.

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