Coronavirus: l’intervento della Regione Lombardia

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1 aprile 2020 ha prorogato le misure di contenimento del contagio virale al 13 aprile 2020 e le precedenti ordinanze emesse, inoltre, cesseranno di avere efficacia il 05.04.2020.
Si sono, pertanto, rese necessarie ulteriori misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19. Ecco quindi una NUOVA ORDINANZA REGIONALE 521 DEL 04.04.202, di cui vi sintetizziamo le previsioni:

  • Adozione di mascherine ogni volta che ci si reca all’esterno dalle proprie abitazioni o in mancanza adozione di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
  • Rimangono le raccomandazioni sulla disinfezione delle mani, sul mantenimento delle distanze di sicurezza, l’obbligo di quarantena per chi ha una temperatura superiore a 37,5 C;
  • Consentita l’attività motoria e portar fuori l’animale di compagnia nel raggio di 200 metri dalla propria residenza o domicilio o dimora, rispettando comunque la distanza di sicurezza di un metro;
  • Vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • Sono state aggiunte attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità rispetto all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 che viene richiamato e confermato:
    •  Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali;
    •  Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la 7 modalità della consegna a domicilio;
  • È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile;
  • E’ vietata la vendita nei giorni prefestivi e festivi di alcuni prodotti;
  •  L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito a un solo componente per famiglia;
  • Supermercati e attività al dettaglio devono adottare specifiche misure di contenimento;
  • Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
  • Consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione

Quanto alle altre attività economiche, continuano ad applicarsi le misure adottate a livello nazionale e vengono adottate misure più restrittive e limitanti per i seguenti codici ateco:

  • nn. 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
  • nn. 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa);
  •  resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi 10 e strutture simili (codice 55.1) con poche eccezioni;
  • consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
  • i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti
  • è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime

Previste specifiche limitazioni anche per le Pubbliche Amministrazione.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 5 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.

La presente è solo una sintesi, sono previste limitazioni e specificazioni precise per ogni settore, per cui si rimanda al testo integrale dell’ORDINANZA REGIONALE 521 DEL 04.04.2020.

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