Coronavirus e Italia: le ultime novità

Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, venerdì 10 aprile, ha emanato un nuovo DPCM  con cui sono state prorogate le misure restrittive sino al 3 maggio.
È stato tempestivo anche l’intervento del Presidente Fontana che l’11 aprile ha firmato la nuova Ordinanza n. 528.

Cosa cambia? Cosa rimane invariato?
Per quanto riguarda le attività commerciali, con il DPCM, che oltre a salvaguardare la nostra salute mira anche a far ripartire le attività economiche, sono previste alcune parziali riaperture: infatti dal 14 aprile potranno riaprire le cartolerie, le librerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini così come potranno riprendere le attività legate alla silvicoltura e l’industria del legno.
Tuttavia, visto il crescente numero di contagi in Lombardia, il Presidente della Regione non ha accolto questa decisione ed ha optato per consentire la vendita di libri e articoli di cancelleria solo negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, per corrispondenza telefonica, televisiva e radiofonica.

Per quanto riguarda il restante commercio al dettaglio, poiché è ripreso quanto stabilito nell’Ordinanza n. 522 del 6 aprile rimandiamo all’articolo dedicato “Ordinanza regionale 522 del 06.04.2020”.

Non ci sono, invece, differenze o modifiche circa le modalità di svolgimento di attività lavorative, scolastiche e ludiche.

Lo stesso vale anche per le possibilità di spostamento: permane il divieto di spostamento in comuni diversi rispetto a quello in cui attualmente ci si trova ad eccezione di comprate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Divieto ripreso e confermato dall’Ordinanza che sottolinea l’obbligo di non superare il limite massimo di distanza dalla propria abitazione (200 metri) e che introduce l’obbligo, nel momento in cui ci si debba recare fuori dall’abitazione, di indossare la mascherina o, in mancanza della stessa, qualunque altro indumento idoneo a coprire naso e bocca.

Cosa è previsto per le attività produttive industriali e commerciali?
Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa per questo l’art.2, comma 5 del DPCM consente l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, ciò significa che il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

È infine ammessa ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Come è gestita la mobilità delle persone?
Anche le misure restrittive della mobilità delle persone sono state prorogate al 3 maggio con il Decreto del 12 aprile 2020 firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della Salute.

In concreto è previsto:

  •  Per il trasporto aereo sono assicurati i servizi minimi essenziali per i voli di stato, trasporto organi, canadair e servizi emergenziali. Sono poi consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute;
  • Il trasporto ferroviario è garantito al minimo essenziale sia per le attività di mercato sia per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice;
  • Alla pari del servizio ferroviario, sono assicurati i servizi minimi essenziali anche per i servizi automobilistici;
  • Rimangono invariate le limitazioni dei collegamenti con le due isole principali, Sicilia e Sardegna: è sospeso il trasporto marittimo e\o aereo dei viaggiatori tranne che per i casi in cui sia motivato da improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola. Al contrario continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.

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