AUTOTRASPORTO E TEMPI DI GUIDA: UNA SOLA SANZIONE ANCHE IN CASO DI PIÙ INFRAZIONI.

PREMESSA

Nell’ambito dell’autotrasporto, sappiamo che i controlli sul rispetto dei tempi di guida impiegati dal conducente sono connessi al corretto utilizzo del cronotachigrafo e alla conservazione dei dati registrati.

Il cronotachigrafo consente infatti di memorizzare tali informazioni in formato analogico o digitale. In questo modo si consente alle autorità di controllo la verifica sul rispetto del Reg. CE 561/2006.

A tal fine, sono previsti specifici obblighi imposti tanto al conducente del veicolo quanto al datore di lavoro.

In particolare, il conducente è tenuto a esibire ai funzionari addetti ai controlli i fogli di registrazione.

L’impresa è invece tenuta a conservare le registrazioni per un periodo di 12 mesi. Ciò al fine di consentire i controlli successivi da parte degli ispettori del lavoro che potranno svolgersi all’interno dei locali dell’impresa.

LA SENTENZA

La Corte di Giustizia UE è intervenuta con un’importante sentenza sul problema della quantificazione delle sanzioni in caso di mancata esibizione relativa a più giorni delle registrazioni da parte del conducente.

In sostanza, a fronte dell’obbligo di conducente di dover presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendete la giornata del controllo e i 28 giorni antecedenti, ci si è chiesto se, in caso di mancata presentazione delle registrazioni con riferimento a più giornate, ci si trovi dinanzi alla possibilità di veder comminata una sola o più sanzioni.

Ebbene, a tale quesito, la Corte risponde che si tratterà di un’unica sanzione per l’impresa di autotrasporto.

Da un lato, in forza del principio di legalità sancito ex art. 49 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, resta precluso al giudice di imporre più sanzioni in riferimento al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti. Dall’altro, viene comunque richiamata la necessità che la sanzione sia sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione.

La sentenza in commento non potrà che impattare sull’efficacia dei controlli su strada.

Inoltre, è da considerare la portata che la stessa potrebbe avere, per analogia, anche rispetto agli accertamenti svolti nei locali delle imprese.

CONCLUSIONI

Alla luce dei nuovi criteri interpretativi della Corte di Giustizia, si rende senz’altro urgente una modifica normativa dell’impianto sanzionatorio in essere sulla conservazione ed esibizione dei documenti relativi alle attività delle imprese di autotrasporto.

Segnaliamo inoltre che l’arresto della Corte non deve far pensare ad un generale “via libera” in ordine al mancato rispetto della normativa stradale. La sanzione, infatti, sebbene unica, potrà essere modulata a seconda della gravità dell’infrazione e quindi calcolata ben al di sopra del minimo edittale.

In caso quindi di sanzioni per violazione della normativa sui tempi di guida e riposo degli autisti, è utile rivolgersi ad una figura esperta che potrà, alla luce dei nuovi indirizzi interpretativi, verificare la legittimità del provvedimento irrogato.

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