Mobbing: danni e tutela

Lo stress è una delle più diffuse cause di malattia sui luoghi di lavoro. Da alcune recenti ricerche è stato dimostrato che circa il 60% dei lavoratori italiani (circa uno su cinque) soffre di stress da lavoro. Molto spesso la causa di questo malessere è individuabile nella vita lavorativa frenetica che ogni lavoratore è chiamato a condurre.
Tuttavia, accade anche che esso sia dovuto a vessazioni, umiliazioni e maltrattamenti che si verificano nel contesto lavorativo comunemente chiamati mobbing.

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE
Il mobbing si caratterizza per l’attuazione di comportamenti lesivi di natura persecutoria e vessatoria nei confronti di una persona o di una determinata categoria di persone.

Pur non esistendo un criterio specifico per individuare le azioni incriminabili, si ritiene rilevante qualsiasi forma di violenza fisica e\o psichica (dall’umiliazione verbale alle afflizioni fisiche) perpetrata nei confronti di un soggetto “debole”, nel senso meglio precisato di seguito.

Il mobbing è un fenomeno poliedrico poiché può presentarsi sotto le seguenti diverse forme:

  • Mobbing verticale: quando colui che subisce la condotta vessatoria è il lavoratore dipendente mentre il soggetto responsabile è generalmente il datore di lavoro o un lavoratore occupante una posizione lavorativa di grado superiore (come ad esempio un dirigente o un capo reparto);
  • Mobbing orizzontale: quando le violenze vengono poste in essere tra colleghi;
  • Low mobbing: è una delle forme più rare del fenomeno in questione. Si tratta di una particolare fattispecie di mobbing verticale che si caratterizza dalla attuazione dei comportamenti lesivi da parte dei lavoratori dipendenti nei confronti delle figure di spicco aziendali;
  • Straining: si tratta di una seconda forma particolare di mobbing verticale caratterizzata dal fatto che le azioni vessatorie non hanno continuità ma hanno comunque effetti duraturi e dannosi sull’integrità psicofisica del lavoratore;
  • Bossing: particolare forma di mobbing nascente dalla combinazione premeditata di azioni a scopo intimidatorio con veri e propri atti di violenza psico-fisica e di esclusione dai privilegi aziendali solitamente riservati in forma equa ai vari dipendenti.


DANNI, PROVA E TUTELA

Dal momento in cui hanno inizio i maltrattamenti e le vessazioni, la vittima può ottenere:

  • Il risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze patite in considerazione della salute psicofisica, della sofferenza interiore sino all’eventuale peggioramento delle condizioni di vita quotidiane;
  • Il risarcimento del danno patrimoniale nel momento in cui il mobbing subito abbia prodotto effetti anche sulle capacità economiche: può infatti accadere che a fronte dei disagi psicologici sofferti la vittima abbia dovuto ricorrere all’aiuto di specialisti – quali medici e psicologi – e al consumo di farmaci. Altre volte invece il danno economico può discendere da eventuali demansionamenti che provocano inevitabilmente un blocco della crescita professionale o addirittura le dimissioni del lavoratore.

Perché il risarcimento sia riconosciuto legittimo e quindi concesso è obbligo di colui che vuole far valere in giudizio il mobbing provare in modo dettagliato e preciso:

  • Di aver subito vessazioni e maltrattamenti;
  • Che le condotte denunciate sono state perpetrate in un periodo di tempo medio-lungo;
  • Che le condotte sono la causa delle difficoltà di adattamento all’ambiente lavorativo in cui si sono verificate;
  • La sussistenza di un nesso causale tra la condotta denunciata e il danno subito anche attraverso dichiarazioni testimoniali, perizie e certificati medici.

Una volta dimostrata e riconosciuta la sussistenza del danno da mobbing, alla vittima è riconosciuta ampia tutela.

Prima di tutto è bene ricordare che la stessa Costituzione agli articoli 32, 35 e 41 tutela rispettivamente la salute fisica e psichica come diritto fondamentale dell’uomo, il lavoro in tutte e le sue forme e applicazioni e condanna tutte quelle attività economiche in grado di cagionare danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità delle persone.

Questi principi costituzionali trovano concreto riconoscimento e tutela sia grazie agli articoli 2043 e 2087 del Codice civile che rispettivamente riguardano:

  • Il generale obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato da un fatto doloso o colposo;
  • L’obbligo dell’imprenditore di adottare nella propria azienda tutte le misure utili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e personale dei propri dipendenti.

Altra fonte di diritto fondamentale è lo Statuto dei Lavoratori che pur non trattando espressamente il tema del mobbing, all’art. 7 delinea in modo preciso ed inequivoco la specifica procedura da adottare per le contestazioni disciplinari a carico dei lavoratori e contemporaneamente punisce le condotte discriminatorie poste in essere nel contesto lavorativo.

Infine, si ricordano anche quelli che possono essere i risvolti di natura penale (LINK). Talvolta infatti le condotte vessatorie e i maltrattamenti fisici e psicologici possono anche essere ricondotti al reato di lesioni personali punito con la reclusione o la multa.

Concludiamo, sottolineando quanto il mobbing sia un fenomeno sociale pericoloso per il suo essere di difficile individuazione e per gli effetti dannosi che produce a livello personale, quali insicurezza e crollo di autostima, ansia, stress e depressione. In caso di dubbi in merito a situazioni di questo tipo, rivolgersi ad un legale esperto in materia giuslavorista può essere una scelta ragionevole per poter valutare correttamente la sussistenza dei presupposti o della fattispecie di mobbing, così da non confondere il fenomeno con altri eventi propri della vita lavorativa ordinaria.

———————————–

Articoli simili