La gestione della privacy dei lavoratori al tempo del Coronavirus

La diffusione del Coronavirus ha causato, in breve tempo, un quasi totale e radicale cambiamento delle abitudini di ogni persona. Queste modifiche hanno interessato ogni ambito della propria vita: da quello sociale e interpersonale a quello lavorativo.

BILANCIAMENTO TRA PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – La normativa di riferimento
Per arrivare alla situazione in cui viviamo oggi è stato necessario bilanciare i diversi interessi giuridici coinvolti, questa operazione è stata possibile grazie all’esistenza nel mondo giuridico di alcune disposizioni specifiche:

  • Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che attraverso il considerando 4 e l’art. 23, paragrafo 1 consente limitazioni all’applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali per salvaguardare interessi generali prevalenti. Con l’art. 6.1, lettera e) sono considerati leciti i trattamenti “necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” e infine, sebbene l’art. 9, 1° comma vieti ogni trattamento riguardante i dati relativi alla salute, il comma 2 del medesimo articolo fornisce un elenco di ipotesi derogatorie al suddetto divieto tra cui ci sentiamo di citare le lettere g) e h) che rispettivamente ammettono il trattamento per motivi di interesse pubblico e quando è necessario per finalità di medicina preventiva;
  • Per quanto riguarda le disposizioni interne all’ordinamento giuridico italiano richiamiamo:
    •  L’art. 2087 c.c. con cui è imposto al datore di lavoro l’obbligo di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei datori di lavoro”;
    • L’art. 5 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70) con cui è vietato al datore di lavoro ogni tipo di accertamento sull’idoneità ed infermità per malattia dei propri dipendenti. Questi controlli, continua la norma, sono di competenza dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali;
    • L’art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza con cui la sicurezza sanitaria sui dipendenti è demandata al medico competente.

In virtù delle norme appena viste, si può dedurre che il diritto alla privacy non è un diritto assoluto e per questo può essere limitato in modo proporzionale ai fini del perseguimento di un interesse pubblico generale, in questo caso la prevenzione del contagio.

LA DECRETAZIONE D’URGENZA E I PROVVEDIMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Con il peggioramento della situazione, in Italia è stata emanata l’Ordinanza n. 630/2020 con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha imposto delle limitazioni relative all’esercizio di alcuni diritti civili fondamentali dei soggetti coinvolti nell’emergenza coronavirus, tra i quali quello alla protezione dei dati personali, in ragione dell’interesse pubblico generale alla tutela della salute pubblica.
Con l’art. 5 infatti è stato disposto che, nell’attuazione delle attività di protezione civile, i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile e quelli individuati nella stessa ordinanza possono, nei casi in cui risulti indispensabile, realizzare trattamenti di dati personali anche derogando a quanto stabilito dall’art. 9 GDPR.

Immediatamente ad essa successivi sono il D.L. 6/2020 (poi convertito nella L. 13/2020) e il DPCM del 1° marzo 2020:

  • Il primo ha imposto alle Autorità competenti di “adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” tra cui ad esempio la sospensione o la limitazione delle attività lavorative per le imprese;
  • Con il secondo provvedimento invece sono stati introdotti nuovi obblighi, operanti sull’intero territorio nazionale, in capo al lavoratore che sia transitato in una zona a rischio: l’art. 3 infatti impone a chiunque sia rientrato in Italia nei 14 giorni precedenti al 1° marzo dalle zone a rischio contagio, di informare dell’eventualità di contagio il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e il proprio medico di base.


LE RACCOLTE AUTOGESTITE E LA LORO CONTESTAZIONE
Relativamente a quest’ultima disposizione sono emersi alcuni problemi circa la sua effettiva attuazione tant’è che molti datori di lavoro hanno dato inizio a “raccolte autogestite” dei dati dei propri dipendenti al fine di garantire la salute di tutto il personale.
Di fronte a queste misure sono insorti i sindacati, giudicandole lesive della privacy, dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e del DPCM del 1° marzo che attribuisce tale competenza solo al personale della sanità pubblica.
È stato quindi necessario l’intervento del Garante Privacy che ha precisato che “i datori di lavoro devono […] astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa (…) resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire al datore di lavoro, in questi casi, di avvalersi del medico competente per l’effettuazione dei suddetti controlli, in maniera tale da minimizzare i dati.

Concludiamo, ricordando che sul tema si è pronunciato, anche se in modo generico e senza soluzioni definite, il Comitato europeo per la protezione dei dati pubblicando una “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”.
In sintesi, dopo aver confermato che la pandemia in corso può essere considerata una condizione giuridica legittimante la restrizione delle libertà, ha ammesso che nel contesto lavorativo il trattamento dei dati personali possa essere necessario per adempiere all’obbligo legale del datore di lavoro di salvaguardare e tutelare la salute dei propri dipendenti. Come? Resta da valutarlo calandosi nella specifica realtà da esaminare.

Si rimane in attesa di un nuovo intervento del Comitato che possa offrire misure e strumenti più dettagliati e concreti.

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