Il contratto di agenzia

CHI E’ L’AGENTE DI COMMERCIO?
L’agente di commercio e i rappresentanti di commercio rientrano nella categoria degli intermediari commerciali, cioè figure che provvedono alla vendita di prodotti e servizi aziendali attraverso la concreta ricerca della clientela.
L’art. 1742 c.c. definisce agente il soggetto che “assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” in altre parole l’agente è l’incaricato della promozione degli affari commerciali di un terzo soggetto, il c.d. preponente.
Il contratto di agenzia è un contratto tipico, cioè un contratto che è espressamente regolato dagli artt.1742-1753 c.c.
Accanto alle disposizioni civilistiche si individuano anche una serie di interventi normativi comunitari e gli accordi economici collettivi conclusi tra le associazioni di imprenditori e le associazioni sindacali che rappresentano gli agenti che svolgono la loro attività nel settore commerciale e\o industriale.
La disciplina dell’agenzia prevede anche una parte previdenziale specifica: gli agenti infatti, essendo degli intermediari del commercio, sono iscritti alla Gestione commercianti presso l’INPS e hanno diritto anche ad un trattamento previdenziale integrativo obbligatorio affidato alla gestione dell’Enasarco come stabilito dalla L. n. 14/1973 e nel regolamento della stessa Fondazione Enasarco.


IL RAPPORTO DI AGENZIA
Con gli artt. 1742 e ss. il legislatore ha individuato una serie di requisiti propri del contratto di agenzia:

  1. Il contratto deve avere la forma scritta;
  2. La stabilità ovvero la continuità e la generalità dell’incarico. L’incarico deve riguardare tutti gli affari posti in essere dall’azienda preponente nella zona di competenza dell’agente;
  3. L’incarico deve poi essere duraturo indipendentemente dal suo essere a tempo determinato o indeterminato: nello specifico, nel primo caso occorre specificare la data di inizio e di termine del rapporto. Nel secondo caso invece, sarà possibile recedere con un tempo di preavviso previsto esplicitamente nel contratto;
  4. Altro requisito è la previsione di una retribuzione e la possibilità di conclusione del contratto. Avendo l’agente l’obbligo di procurare affari all’azienda, egli non deve agire per inerzia perché un prolungato atteggiamento di questo tipo potrebbe portare una risoluzione del contratto di agenzia;
  5. L’agente inoltre deve agire in una zona determinata cioè un ambito territoriale limitato e geograficamente determinato.

Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, l’art. 1748 c.c. distingue due momenti:

  • L’insorgenza del diritto cioè il momento in cui è concluso un affare per l’azienda preponente;
  • Il pagamento della provvigione.

Con riferimento al primo momento, il diritto sorge indipendentemente dalla regolare esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda l’erogazione, la provvigione spetta all’agente quando:

  • Il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo;
  • Quando il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la controprestazione a favore del preponente.

La provvigione può essere pattuita in diversi modi:

  • come percentuale costante, il computo non varia al variare delle vendite,
  • come percentuale crescente, il computo aumenta all’aumentare delle vendite,
  • come percentuale decrescente, il computo diminuisce all’aumentare delle vendite,
  • come percentuale costante e premio, il computo è costante ma ad esso si aggiunge un premio di produzione periodico.

Infine, il diritto alla provvigione è previsto, seppur in misura ridotta, anche nel caso di scioglimento dell’accordo.


IL PROCACCIATORE DI AFFARI E L’IMPORTANZA DELLA CORRETTA QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Affine all’agente commerciale, ma comunque ben distinto è il procacciatore di affari. Questa è una figura particolare poiché non è espressamente regolata dalla legge e quindi il contratto che viene posto in essere in questo caso è un contratto atipico.
Molto spesso, infatti, accade che tra i contraenti si apra una controversia inerente alla qualificazione del rapporto: spetterà al giudice intervenire per dirimere la controversia e indicare a quale tipologia contrattuale appartenga il contratto.
Sul tema è dovuta intervenire la giurisprudenza optando per un’applicazione analogica della disciplina del contratto di agenzia selezionando le disposizioni incompatibili con la natura del contratto individuando alcuni punti di differenza:

  • natura dell’attività: il procacciatore si limita a segnalare delle occasioni di affari mentre l’agente promuove la stipula di accordi;
  • stabilità: a differenza del contratto di agenzia, non è presupposto nell’incarico del procacciatore che ha invece natura episodica;
  • la continuità, che è ben diversa dalla stabilità, è un requisito fondamentale perché è legata ad elementi oggettivi e perciò deve essere rilevabile dai terzi.

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