I casi di responsabilità dello spedizioniere

Al giorno d’oggi la spedizione della merce è una delle attività più diffuse sia nell’ambito aziendale sia in quello privato e personale. Tuttavia, nei contratti di spedizione, così come in quelli di trasporto, uno dei principali rischi che incombe sui contraenti riguarda la possibilità di subire dei danni economici (anche ingenti) nel caso in cui la merce dovesse venire persa o danneggiata e l’attribuzione di responsabilità possa apparire controversa.


IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

Il contratto di spedizione è disciplinato dall’art. 1737 c.c. che recita “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”. In altre parole, si tratta di un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto beni materiali con cui lo spedizioniere si obbliga a concludere solo un contratto di trasporto in nome e per conto del mandante e di compiere le operazioni necessarie utili come l’imballaggio, la presa e la resa a domicilio, il carico, lo scarico e lo sdoganamento della merce.

In base al contratto di spedizione quindi:

  • Non viene assunto l’obbligo di compiere personalmente l’esecuzione del trasporto e conseguentemente non si deve rispondere del rischio tipico ad esso connesso;
  • Non si deve rispondere del rischio inerente all’esecuzione delle altre prestazioni strumentali ed accessorie che possono diventare oggetto di altri contratti stipulati con terzi (es. deposito).

Ma quali sono gli obblighi dello spedizioniere?
L’art. 1739 c.c. rubricato “Obblighi dello spedizioniere” individua come operazioni di competenza dello spedizioniere:

  1.  La scelta del mezzo e delle modalità di trasporto della merce;
  2.  L’osservanza delle istruzioni che sono impartite dal mandante che, sebbene di frequente non abbiano natura negoziale, devono avere una forma tale da rendere il loro contenuto chiaramente obbligatorio;
  3. In mancanza delle suddette istruzioni operare secondo il miglior interesse del mandante;
  4. L’adempimento delle obbligazioni accessorie alla spedizione quali ad esempio la custodia della merce da spedire, le verifiche doganali, l’imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.

Tuttavia, dal momento che la legge non considera l’assicurazione come necessaria per la spedizione, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salvo che gli sia stato diversamente ordinato e/o salvi gli usi contrari.

Qualora il committente richieda che la merce sia assicurata, senza però indicare né l’assicuratore né i rischi, lo spedizioniere potrà scegliere liberamente l’impresa, assicurando quei rischi che sono di uso, con riguardo alla natura delle merci da trasportare e secondo il miglior interesse del mandante, anche per quanto riflette le condizioni del contratto di assicurazione. In questo caso lo spedizioniere dovrà accreditare al committente i premi gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti.

Per quanto riguarda la prestazione di temporanea custodia cui è tenuto lo spedizioniere, in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, essa è soggetta alla disciplina degli artt. 1766 c.c. e seguenti, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso dovrà rispondere dell’avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.


RESPONSABILITA’
Lo spedizioniere dunque si limita a svolgere attività di natura prettamente negoziale da cui deriva una responsabilità limitata alla scelta del vettore mentre non risponde di eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto.

Lo spedizioniere è responsabile per l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione dell’incarico e, a questo proposito, è opportuno tenere presente che le condizioni generali degli spedizionieri stabiliscono che l’incarico viene accettato per essere eseguito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la merce perviene allo spedizioniere.
L’art. 38 peraltro aggiunge che lo spedizioniere non debba rispondere dell’operato delle imprese di trasporto o degli altri soggetti di cui si avvale nell’esecuzione dell’incarico se non nei limiti della colpa nell’effettuare la scelta o nel trasmettere istruzioni.

Al contrario, la responsabilità in capo allo spedizioniere può sorgere in due casi:

  • Quando non conclude il contratto di trasporto;
  • Quando, omettendo di impiegare la dovuta diligenza professionale nella scelta del vettore con cui concludere il contratto di trasporto, stipula lo stesso con un vettore “non affidabile”. In questo caso si parla di culpa in egligendo ovvero di colpa nella scelta di cui sono responsabili civilmente i padroni e i committenti. Un esempio tipico è l’affidamento ad un vettore privo di adeguate coperture assicurative.


SPEDIZIONEIRE – VETTORE
Sebbene possano apparire simili, il contratto di spedizione e quelli di trasporto devono essere tenuti distinti dal momento che, con la spedizione gli obblighi sono limitati alla conclusione del contratto mentre con la seconda tipologia contrattuale sorge l’obbligo di eseguire il trasporto della merce con l’utilizzo di mezzi propri.

Tuttavia, può accadere che la figura dello spedizioniere e quella del vettore coincidano nel medesimo soggetto, in questo caso si dovrà parlare di spedizioniere – vettore. Si tratta di una “figura ibrida” regolata dall’art. 1741 c.c. secondo cui “Lo spedizioniere assume la qualità di vettore quando garantisce il risultato finale del trasporto, cioè la consegna della merce nel luogo ed al destinatario pattuito, cui solitamente non è tenuto in qualità di spedizioniere”.

In questo caso lo spedizioniere conserva i suoi diritti e i suoi obblighi a cui però vengono ad aggiungersi quelli propri del vettore.
Di rilievo è anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 14089/2014 secondo cui lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore nel momento in cui assume l’obbligazione di esecuzione autonoma del trasporto della merce con mezzi propri verso un corrispettivo.


CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno derivante da perdita o avaria della merce si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
La Convenzione per il trasporto stradale delle merci stabilisce inoltre che il risarcimento richiesto al vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali mentre nel caso di trasporto internazionale la Convenzione CMR stabilisce un limite di responsabilità pari a 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) pari a circa € 10,00.

Non è inoltre prevista limitazione di responsabilità ove sia provato che la perdita o l’avaria della merce sia state determinate da dolo o colpa grave come ad esempio l’aver lascito incustodito il veicolo adibito al trasporto senza l’inserimento di un adeguato sistema di allarme o l’aver consegnato la merce ad una persona non qualificata o non legittimata dall’effettivo destinatario.

Al fine di evitare danni ingenti e rischiare di non essere indennizzati, consigliamo di fare riferimento a figure professionali esperte nella materia contrattuale che possano garantire tutela nel caso in cui si debbano affrontare questioni relative alle richieste di risarcimento dei danni che possono essere avanzate.
Diventa inoltre importante prevedere adeguate polizze assicurative non solo al momento dell’effettivo trasporto, ma anche in fase di spedizione e anche e soprattutto di verificare attentamente che le aziende di trasporto a cui lo spedizioniere decida di affidare la vostra merce sia un’azienda mediamente nota e qualificata.

 

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