{"id":12599,"date":"2020-09-04T14:53:30","date_gmt":"2020-09-04T14:53:30","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12599"},"modified":"2021-06-12T14:53:12","modified_gmt":"2021-06-12T14:53:12","slug":"lavoro-dipendente-e-genitorialita-i-congedi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/lavoro-dipendente-e-genitorialita-i-congedi\/","title":{"rendered":"Lavoro dipendente e genitorialit\u00e0: i congedi"},"content":{"rendered":"<p>Negli ultimi dieci anni il tasso di natalit\u00e0 in Italia ha conosciuto un drastico crollo, alla pari del tasso di mortalit\u00e0. Questa decrescita ha comportato un generale aumento dell\u2019et\u00e0 media in Italia che, a sua volta, ha portato lo Stato italiano a dichiarare la c.d. <strong>crisi delle culle vuote<\/strong>.<\/p>\n<p>Per cercare di rispondere a questo problema, tra le varie soluzioni avanzate, si \u00e8 optato per il rinnovo e il rinforzo di alcuni strumenti gi\u00e0 previsti per la tutela e il sostegno della genitorialit\u00e0, ovvero <strong>il<\/strong> <strong>congedo di maternit\u00e0, il congedo di paternit\u00e0 e il congedo parentale<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCONGEDO DI MATERNITA\u2019<br \/>\n<\/strong>Si tratta di una misura prevista per tutelare la <strong>maternit\u00e0<\/strong> e il <strong>diritto alla salute<\/strong> della donna e del nascituro che prevede un periodo di astensione obbligatoria dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa per 5 mesi.<br \/>\nDurante tale \u201c<strong>periodo protetto<\/strong>\u201d la lavoratrice non pu\u00f2 essere adibita al lavoro e soprattutto non pu\u00f2 subire licenziamenti.<br \/>\nInoltre, durante questo periodo di astensione \u00e8 prevista un\u2019indennit\u00e0 giornaliera pari al 100% della retribuzione.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12601 alignright\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pexels-iamngakan-eka-3699337-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p>La normativa di riferimento \u00e8 prevista all\u2019art. 16 del <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/01151dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">D. Lgs. n. 151\/2001<\/a>\u00a0 che stabilisce che la donna debba astenersi dal lavoro:<\/p>\n<ul>\n<li>Nei <strong>due mesi precedenti<\/strong> la presunta data del parto e, nel momento in cui il parto avvenga oltre tale data, l\u2019astensione \u00e8 prevista anche per il periodo intercorrente la data presunta e la data effettiva del parto;<\/li>\n<li>Nei <strong>tre mesi successivi<\/strong> la data del parto. \u00c8 inoltre stabilito che, in caso di <strong>parto prematuro<\/strong> (prima della scadenza delle 39 settimane), i giorni non goduti si aggiungano al periodo di astensione lavorativa dopo il parto anche qualora tale somma superi il limite dei cinque mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La normativa appena descritta ha subito nel corso degli anni numerose e rilevanti modifiche:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00c8 stata prevista la c.d. <strong>flessibilit\u00e0<\/strong> ovvero la possibilit\u00e0 per la donna di posticipare l\u2019inizio del congedo ad un mese dalla presunta dato del parto per poi usufruire di quattro mesi di astensione nella fase post partum. \u00c8 possibile accedere a questa possibilit\u00e0 solo con un certificato rilasciato dal medico specialista del Ssn e dal medico competente che accerti che tale posticipazione non rappresenti un rischio per la salute della gestante e del nascituro;<\/li>\n<li>Con la <strong>Legge di Bilancio 2019<\/strong> \u00e8 stata infine ammessa la possibilit\u00e0 di fruire del congedo nella sola fase post partum, facendo decorrere cio\u00e8 i 5 mesi di astensione obbligatoria dalla data effettiva del parto. Anche in questo caso condizione essenziale \u00e8 il rilascio, entro e non oltre il settimo mese di gravidanza, di un certificato medico che attesti che tale decisione non sia dannosa n\u00e9 per la salute della gestante n\u00e9 per la salute del nascituro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nCONGEDO DI PATERNITA\u2019<br \/>\n<\/strong>Si tratta di un istituto previsto ed introdotto, inizialmente in via sperimentale, dalla c.d. <strong>Legge Fornero <\/strong>in virt\u00f9 del <strong>principio di uguaglianza<\/strong> e per meglio tutelare il nucleo familiare.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12602 alignleft\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pexels-public-domain-pictures-41188-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p>Anche in questo caso l\u2019indennit\u00e0 giornaliera \u00e8 pari al 100% della retribuzione.<\/p>\n<p>Sono previsti due tipi di congedo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Obbligatorio<\/strong>: il padre lavoratore ha l\u2019obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dal parto per due giorni. Si tratta di un <strong>diritto autonomo<\/strong> del padre, un diritto cio\u00e8 aggiuntivo a quello della madre;<\/li>\n<li><strong>Facoltativo<\/strong>: il padre lavoratore ha la possibilit\u00e0 di astenersi dal lavoro per un solo giorno e in sostituzione della madre la quale dunque per quella precisa giornata sar\u00e0 tenuta a rientrare a lavoro. Si tratta dunque di un <strong>diritto derivato<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Legge Fornero ha anche fornito indicazioni circa le relative <strong>modalit\u00e0 di fruizione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Il padre deve comunicare al datore di lavoro le date in cui decide di fruire del congedo con almeno quindici giorni di anticipo. Se la richiesta \u00e8 avanzata considerando il momento del parto sar\u00e0 considerata la presunta data del parto;<\/li>\n<li>Per quanto riguarda il congedo facoltativo, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione della madre della non fruizione del congedo di maternit\u00e0 a lei spettante con la conseguente riduzione del congedo di maternit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche questa disciplina \u00e8 stata oggetto di numerosi emendamenti:<\/p>\n<ul>\n<li>La <strong>Legge di Bilancio 2017<\/strong> ha previsto l\u2019aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni;<\/li>\n<li>La <strong>Legge di Bilancio 2018<\/strong> ha previsto un ulteriore aumento a cinque giorni totali;<\/li>\n<li>Infine, la <strong>Legge di Bilancio 2019<\/strong> ha previsto un\u2019astensione obbligatoria di sette giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad oggi il congedo obbligatorio rimane un diritto per tutti i lavoratori che sono diventati padri entro il 31 dicembre 2020.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCONGEDO PARENTALE<\/strong><br \/>\nAi genitori \u00e8 riconosciuta la possibilit\u00e0 di fruire di un ulteriore periodo di congedo, il c.d. <strong>congedo parentale<\/strong>, entro i primi dodici anni di vita per un periodo complessivo massimo, tra i due genitori, di dieci mesi, elevabili a undici, qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.<\/p>\n<p><strong>Non trattandosi pi\u00f9 di un diritto<\/strong>, l\u2019indennit\u00e0 riconosciuta \u00e8 nettamente inferiore rispetto a quella prevista per gli altri due congedi, infatti:<\/p>\n<ul>\n<li>Se il congedo viene attivato <strong>entro il sesto anno di vita<\/strong> del bambino per un periodo massimo di sei mesi, sar\u00e0 erogata un\u2019<strong>indennit\u00e0 pari al 30%<\/strong> della retribuzione media giornaliera;<\/li>\n<li>Se il congedo viene attivato <strong>tra i sei e gli otto anni di et\u00e0<\/strong> del bambino per un periodo massimo di sei mesi l\u2019indennit\u00e0 sar\u00e0 anche in questo caso pari al <strong>30%<\/strong> della retribuzione media giornaliera ma sar\u00e0 erogata solo qualora il genitore richiedente abbia un <strong>reddito individuale inferiore a 2,5 l&#8217;importo annuo del trattamento minimo di pensione<\/strong>;<\/li>\n<li>Infine, se il congedo viene richiesto <strong>tra gli otto e i dodici anni<\/strong> di vita del figlio lo stesso <strong>non sar\u00e0<\/strong> <strong>indennizzato<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nCOSA HA COMPORTATO IL CORONAVIRUS?<\/strong><br \/>\nTra le misure emergenziali, il Decreto Cura Italia ha previsto per la cura dei minori un <strong>congedo indennizzato<\/strong> fruibile per un massimo di <strong>quindici giorni<\/strong> a partire dal 5 marzo 2020 sino al <strong>31 agosto 2020<\/strong>.<br \/>\nCondizione fondamentale per la fruibilit\u00e0 \u00e8 che se un genitore ne fa richiesta, l\u2019altro non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.<\/p>\n<p>\u00c8 in ogni caso previsto, che entrambi i genitori possano beneficiare del congedo alternativamente ma, se uno dei due \u00e8 in malattia, ha attivato le ferie, \u00e8 in aspettativa non retribuita, sta godendo del congedo di maternit\u00e0 o di paternit\u00e0 oppure ancora se sta lavorando in smartworking, l\u2019altro potr\u00e0 avanzare la richiesta.<\/p>\n<p>Infine, probabilmente considerando l\u2019attuale incremento della curva dei contagi, il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede un <strong>congedo straordinario<\/strong> per i genitori aventi figli di et\u00e0 inferiore ai quattordici anni sottoposti a quarantena obbligatoria.<\/p>\n<p>Possiamo quindi concludere riconoscendo che il tema della genitorialit\u00e0 sia un importante fenomeno umano a cui deve essere attribuito un peso sociale, economico e politico che inevitabilmente arriva ad interessare anche il mondo del diritto del lavoro.<br \/>\nInfatti, a livello aziendale \u00e8 da ricordare come anche <strong>la contrattazione collettiva<\/strong> dedichi appositi articoli a queste tematiche: per questo motivo \u00e8 quanto pi\u00f9 che importante farsi affiancare da esperti della materia giuslavoristica per la redazione e\/o l\u2019aggiornamento di <strong>regolamenti aziendali<\/strong> e <strong>codici disciplinari<\/strong> al fine di garantire il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei propri dipendenti e soprattutto per non incorrere in contenziosi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Negli ultimi dieci anni il tasso di natalit\u00e0 in Italia ha conosciuto un drastico crollo, alla pari del tasso di mortalit\u00e0. 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