{"id":12588,"date":"2020-08-28T07:06:18","date_gmt":"2020-08-28T07:06:18","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12588"},"modified":"2021-06-12T14:53:37","modified_gmt":"2021-06-12T14:53:37","slug":"disabilita-congedi-e-permessi-facciamo-chiarezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/disabilita-congedi-e-permessi-facciamo-chiarezza\/","title":{"rendered":"Disabilit\u00e0, congedi e permessi: facciamo chiarezza"},"content":{"rendered":"<p>Uno dei principali obiettivi dell\u2019attuale Stato sociale \u00e8 riuscire ad inglobare nel modo pi\u00f9 completo possibile nel mondo del lavoro anche la disabilit\u00e0. Sono infatti oltre il 5,2% in Italia le famiglie in cui \u00e8 presente una persona affetta da una patologia grave ed invalidante o una disabilit\u00e0 grave.<br \/>\nIn queste situazioni, pi\u00f9 che mai diventa fondamentale la presenza e la collaborazione di ogni membro della famiglia per garantire da un lato il fabbisogno economico per il mantenimento dell\u2019intero nucleo familiare e dall\u2019altro assicurare ai soggetti \u201cpi\u00f9 deboli\u201d assistenza e lo sviluppo della propria persona.<\/p>\n<p>Per questi motivi gi\u00e0 dagli scorsi anni \u201890 sono stati individuati degli strumenti quali <strong>i permessi previsti dalla c.d. <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=2020-09-08\">Legge 104 <\/a><\/strong>\u00a0e il <strong>congedo straordinario <\/strong>previsto dall\u2019art. 42 del <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/01151dl.htm\">D. Lgs. 151\/2001<\/a>\u00a0fondamentali sia per garantire a queste persone la possibilit\u00e0 di accedere al mondo del lavoro nel modo pi\u00f9 conforme alle loro possibilit\u00e0 sia la opportunit\u00e0 per le loro famiglie di garantire assistenza ai propri cari.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nPERMESSI LEGGE 104<br \/>\n<\/strong>Ai sensi dell\u2019art. 33 comma terzo della L. n. 104\/1992, la fruizione di <strong>permessi retribuiti<\/strong> \u00e8 un diritto dei lavoratori dipendenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Portatori di una disabilit\u00e0 <\/strong>fisica e\\o psichica grave a cui spettano in alternativa <strong>riposi orari giornalieri<\/strong> di 1 o 2 ore oppure <strong>tre giorni<\/strong> di permesso <strong>mensile<\/strong> (frazionabili in ore);<\/li>\n<li><strong>Genitori<\/strong> \u2013 anche adottivi o affidatari &#8211; di figli disabili. Ad essi sono riconosciuti <strong>tre giorni<\/strong> di permesso <strong>mensile<\/strong> (frazionabili in ore). In alternativa, se il bambino ha un\u2019et\u00e0 pari o inferiore a dodici anni, si potr\u00e0 richiedere l\u2019estensione del congedo parentale con un\u2019indennit\u00e0 pari al 30%;<\/li>\n<li><strong>Coniugi, parti dell\u2019unione civile e\/o conviventi di fatto, parenti o affini entro il secondo grado<\/strong> di persone disabili in situazione di gravit\u00e0. A questo terzo gruppo a cui spettano i <strong>riposi orari giornalieri<\/strong> di 1 o 2 ore oppure i <strong>tre giorni<\/strong> di permesso <strong>mensile<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Parenti o affini entro il terzo grado<\/strong> a cui spettano in alternativa <strong>riposi orari giornalieri<\/strong> di 1 o 2 ore oppure <strong>tre giorni<\/strong> di permesso <strong>mensile<\/strong>. Il loro intervento diventa necessario nel momento in cui i genitori o il coniuge o la parte dell\u2019unione civile oppure ancora il convivente di fatto della persona portatrice la grave disabilit\u00e0 abbia compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure sia anch\u2019esso affetto da patologie invalidanti, sia deceduto oppure risulti mancante.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per poter chiedere ed ottenere i permessi \u00e8 necessario che:<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente sia un <strong>lavoratore dipendente <\/strong>assicurato per le prestazioni economiche di maternit\u00e0\/paternit\u00e0 presso l\u2019Inps;<\/li>\n<li>la persona richiedente o per la quale si richiedono i permessi sia in una <strong>grave condizione di disabilit\u00e0<\/strong> riconosciuta con apposita certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL\/INPS;<\/li>\n<li>la persona portatrice di disabilit\u00e0 <strong>non sia ricoverata a tempo pieno<\/strong> in strutture ospedaliere o simili.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nCONGEDO STRAORDINARIO<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12586 alignright\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/pexels-marcus-aurelius-4064696-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" \/><br \/>\n<\/strong>Si tratta di un periodo di congedo retribuito della durata massima di <strong>due anni<\/strong>.<br \/>\nEsso spetta <strong>solo per l\u2019assistenza<\/strong> ad una persona affetta da una patologia invalidante o portatrice di una grave disabilit\u00e0 tale da ridurre irrevocabilmente l\u2019autonomia personale.<\/p>\n<p>Requisito fondamentale &#8211; e primario elemento di differenza con i Permessi Legge 104 &#8211; \u00e8 la <strong>stabile<\/strong> <strong>convivenza con la persona disabile<\/strong> finalizzata a garantire un\u2019<strong>assistenza permanente e continuativa<\/strong>.<br \/>\nQuesto strumento, a differenza di quanto previsto dall\u2019art. 33 della L. n. 104\/1992, \u00e8 caratterizzato da un tale <strong>rigore<\/strong> che le condotte di coloro che ottengono il congedo devono essere improntate il pi\u00f9 possibile al rispetto delle finalit\u00e0 per cui viene previsto, tanto \u00e8 vero che, ad esempio, non \u00e8 concesso al lavoratore in congedo la possibilit\u00e0 di assentarsi per poter andare in vacanza.<\/p>\n<p>Di rilievo \u00e8 la posizione della <strong>Corte Costituzionale<\/strong> che, con la sentenza n. 232\/2018, non solo ha valorizzato il requisito della convivenza, ma lo ha reso manifestazione concreta di una genuina relazione di affetto e di cura. Della stessa idea \u00e8 stata anche la <strong>Corte di Cassazione<\/strong> che con la sentenza n. 19580\/2019 ha sancito che \u201c<em>il congedo straordinario \u00e8 espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i pi\u00f9 noti strumenti dell&#8217;erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidariet\u00e0 fra congiunti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nABUSI<br \/>\n<\/strong>Molto spesso, si \u00e8 assistito ad un <strong>uso improprio e fraudolento<\/strong> degli strumenti. In entrambi i casi le conseguenze per il lavoratore assumono un peso non indifferente: infatti, oltre a rischiare il <strong>licenziamento<\/strong> <strong>per giusta causa<\/strong>, egli rischia di dover rispondere del reato di <strong>truffa<\/strong>.<\/p>\n<p>Come pi\u00f9 volte affermato dalla <strong>giurisprudenza lavoristica<\/strong>, il fine di questi strumenti non \u00e8 il ristoro compensativo delle energie spese per l\u2019accudimento del disabile ma per l\u2019appunto assicurare a questa persona un\u2019assistenza permanente e continuativa.<br \/>\nIn relazione a ci\u00f2 \u00e8 stato affermato anche il principio secondo cui tra l\u2019assistenza della persona disabile e l\u2019assenza giustificata dal lavoro deve sussistere una relazione causale diretta: in altre parole deve essere dimostrato che l\u2019<strong>unico motivo<\/strong> per cui il dipendente richiede ed ottiene il permesso e\\o il congedo straordinario \u00e8 legato alle <strong>esigenza di cura e di assistenza di un parente<\/strong>.<br \/>\nNe consegue quindi che chiunque approfitti del congedo e\\o dei permessi oltre che per assistere la persona disabile anche per poter assolvere ad esigenze personali, pu\u00f2 essere accusato di aver violato i <strong>principi di correttezza e buona fede<\/strong> essenziali non solo <strong>nei confronti del datore di lavoro<\/strong>, ma anche <strong>nei confronti dell\u2019Ente assicurativo<\/strong> che \u00e8 responsabile dell\u2019erogazione della sua retribuzione mensile.<\/p>\n<p>Le aziende possono prevenire e tutelarsi da queste forme di abuso adottando all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione aziendale alcuni accorgimenti, quali efficaci strumenti di tutela. E&#8217; consigliabile, infatti, prevedere <strong>regolamenti aziendali<\/strong> e <strong>codici disciplinari<\/strong> al fine di informare preventivamente i lavoratori circa le condotte vietate e le sanzioni previste, in modo da renderli consapevoli della rilevanza disciplinare di una loro ipotetica condotta e intervenendo, infine, con <strong>procedure disciplinari<\/strong> ogni qualvolta che i suddetti divieti non dovessero essere osservati.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCOSA SUCCEDE CON LE DISPOSIZIONI ANTI-COVID?<br \/>\n<\/strong>A causa dell\u2019emergenza sanitaria dovuta alla rapida diffusione del Coronavirus, il Decreto Cura Italia ha aggiunto agli ordinari 3 giorni ulteriori 12 giorni di permesso ogni mese. Questa misura, inizialmente pensata per i mesi di marzo ed aprile \u00e8 stata poi prorogata anche per maggio e giugno. Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto, invece, non sono state decise proroghe.<\/p>\n<p>Visti e considerati i numerosi strumenti che affiancano il congedo straordinario e i Permessi Legge 104 e soprattutto ricordando la ricca giurisprudenza relativa a questa pi\u00f9 che delicata questione, \u00e8 quanto pi\u00f9 che consigliabile essere affiancati da un avvocato giuslavorista per poter <strong>attivare gli strumenti pi\u00f9 idonei<\/strong> per far fronte alle esigenze dei propri dipendenti e delle loro famiglie, per poter essere alla guida di un\u2019azienda in grado di riconoscere e valorizzare il potenziale del proprio personale e per essere effettivamente tutelati da ogni forma di abuso di diritto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno dei principali obiettivi dell\u2019attuale Stato sociale \u00e8 riuscire ad inglobare nel modo pi\u00f9 completo possibile nel mondo del lavoro anche la disabilit\u00e0. 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