{"id":12577,"date":"2020-08-21T13:21:38","date_gmt":"2020-08-21T13:21:38","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12577"},"modified":"2021-06-12T14:53:44","modified_gmt":"2021-06-12T14:53:44","slug":"mobbing-danni-e-tutela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/mobbing-danni-e-tutela\/","title":{"rendered":"Mobbing: danni e tutela"},"content":{"rendered":"<p>Lo stress \u00e8 una delle pi\u00f9 diffuse cause di malattia sui luoghi di lavoro. Da alcune recenti ricerche \u00e8 stato dimostrato che circa il 60% dei lavoratori italiani (circa uno su cinque) soffre di <strong>stress da lavoro<\/strong>. Molto spesso la causa di questo malessere \u00e8 individuabile nella vita lavorativa frenetica che ogni lavoratore \u00e8 chiamato a condurre.<br \/>\nTuttavia, accade anche che esso sia dovuto a vessazioni, umiliazioni e maltrattamenti che si verificano nel contesto lavorativo comunemente chiamati <strong>mobbing<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>DEFINIZIONE E TIPOLOGIE<\/strong><br \/>\nIl mobbing si caratterizza per l\u2019attuazione di comportamenti lesivi di <strong>natura persecutoria e<\/strong> <strong>vessatoria<\/strong> nei confronti di una persona o di una determinata categoria di persone.<\/p>\n<p>Pur non esistendo un criterio specifico per individuare le azioni incriminabili, si ritiene rilevante qualsiasi forma di <strong>violenza fisica e\\o psichica<\/strong> (dall\u2019umiliazione verbale alle afflizioni fisiche) perpetrata nei confronti di un soggetto \u201cdebole\u201d, nel senso meglio precisato di seguito.<\/p>\n<p>Il mobbing \u00e8 un fenomeno poliedrico poich\u00e9 pu\u00f2 presentarsi sotto le seguenti <strong>diverse forme<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Mobbing verticale<\/strong>: quando colui che subisce la condotta vessatoria \u00e8 il lavoratore dipendente mentre il soggetto responsabile \u00e8 generalmente il datore di lavoro o un lavoratore occupante una posizione lavorativa di grado superiore (come ad esempio un dirigente o un capo reparto);<\/li>\n<li><strong>Mobbing orizzontale<\/strong>: quando le violenze vengono poste in essere tra colleghi;<\/li>\n<li><strong>Low mobbing<\/strong>: \u00e8 una delle forme pi\u00f9 rare del fenomeno in questione. Si tratta di una particolare fattispecie di mobbing verticale che si caratterizza dalla attuazione dei comportamenti lesivi da parte dei lavoratori dipendenti nei confronti delle figure di spicco aziendali;<\/li>\n<li><strong>Straining<\/strong>: si tratta di una seconda forma particolare di mobbing verticale caratterizzata dal fatto che le azioni vessatorie non hanno continuit\u00e0 ma hanno comunque effetti duraturi e dannosi sull\u2019integrit\u00e0 psicofisica del lavoratore;<\/li>\n<li><strong>Bossing<\/strong>: particolare forma di mobbing nascente dalla combinazione premeditata di azioni a scopo intimidatorio con veri e propri atti di violenza psico-fisica e di esclusione dai privilegi aziendali solitamente riservati in forma equa ai vari dipendenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nDANNI, PROVA E TUTELA<\/strong><\/p>\n<p>Dal momento in cui hanno inizio i maltrattamenti e le vessazioni, la vittima pu\u00f2 ottenere:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il risarcimento del danno non patrimoniale<\/strong> per le sofferenze patite in considerazione della salute psicofisica, della sofferenza interiore sino all\u2019eventuale peggioramento delle condizioni di vita quotidiane;<\/li>\n<li><strong>Il risarcimento del danno patrimoniale<\/strong> nel momento in cui il mobbing subito abbia prodotto effetti anche sulle capacit\u00e0 economiche: pu\u00f2 infatti accadere che a fronte dei disagi psicologici sofferti la vittima abbia dovuto ricorrere all\u2019aiuto di specialisti \u2013 quali medici e psicologi \u2013 e al consumo di farmaci. Altre volte invece il danno economico pu\u00f2 discendere da eventuali demansionamenti che provocano inevitabilmente un blocco della crescita professionale o addirittura le dimissioni del lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Perch\u00e9 il risarcimento sia riconosciuto legittimo e quindi concesso <strong>\u00e8 obbligo di colui che vuole far valere in giudizio il mobbing<\/strong> provare in modo dettagliato e preciso:<\/p>\n<ul>\n<li>Di aver subito vessazioni e maltrattamenti;<\/li>\n<li>Che le condotte denunciate sono state perpetrate in un periodo di tempo medio-lungo;<\/li>\n<li>Che le condotte sono la causa delle difficolt\u00e0 di adattamento all\u2019ambiente lavorativo in cui si sono verificate;<\/li>\n<li>La sussistenza di un nesso causale tra la condotta denunciata e il danno subito anche attraverso dichiarazioni testimoniali, perizie e certificati medici.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una volta dimostrata e riconosciuta la sussistenza del danno da mobbing, alla vittima \u00e8 riconosciuta ampia tutela.<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12575 alignright\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/pexels-alexander-dummer-133021-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p>Prima di tutto \u00e8 bene ricordare che la stessa <strong>Costituzione<\/strong> agli articoli 32, 35 e 41 tutela rispettivamente la salute fisica e psichica come diritto fondamentale dell\u2019uomo, il lavoro in tutte e le sue forme e applicazioni e condanna tutte quelle attivit\u00e0 economiche in grado di cagionare danni alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 delle persone.<\/p>\n<p>Questi principi costituzionali trovano concreto riconoscimento e tutela sia grazie agli articoli 2043 e 2087 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262\"><strong>Codice civile<\/strong><\/a> che rispettivamente riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>Il generale obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato da un fatto doloso o colposo;<\/li>\n<li>L\u2019obbligo dell\u2019imprenditore di adottare nella propria azienda tutte le misure utili e necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e personale dei propri dipendenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Altra fonte di diritto fondamentale \u00e8 lo <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig=\"><strong>Statuto dei Lavoratori<\/strong><\/a> che pur non trattando espressamente il tema del mobbing, all\u2019art. 7 delinea in modo preciso ed inequivoco la specifica procedura da adottare per le contestazioni disciplinari a carico dei lavoratori e contemporaneamente punisce le condotte discriminatorie poste in essere nel contesto lavorativo.<\/p>\n<p>Infine, si ricordano anche quelli che possono essere i risvolti di <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398\"><strong>natura penale<\/strong><\/a> (LINK). Talvolta infatti le condotte vessatorie e i maltrattamenti fisici e psicologici possono anche essere ricondotti al <strong>reato di lesioni personali<\/strong> punito con la reclusione o la multa.<\/p>\n<p>Concludiamo, sottolineando quanto il mobbing sia un fenomeno sociale pericoloso per il suo essere di difficile individuazione e per gli effetti dannosi che produce a livello personale, quali insicurezza e crollo di autostima, ansia, stress e depressione. In caso di dubbi in merito a situazioni di questo tipo, rivolgersi ad un legale esperto in materia giuslavorista pu\u00f2 essere una scelta ragionevole per poter valutare correttamente la sussistenza dei presupposti o della fattispecie di mobbing, cos\u00ec da non confondere il fenomeno con altri eventi propri della vita lavorativa ordinaria.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo stress \u00e8 una delle pi\u00f9 diffuse cause di malattia sui luoghi di lavoro. 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