{"id":12546,"date":"2020-07-17T15:07:26","date_gmt":"2020-07-17T15:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12546"},"modified":"2021-06-12T14:54:10","modified_gmt":"2021-06-12T14:54:10","slug":"il-contratto-di-lavoro-a-termine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/il-contratto-di-lavoro-a-termine\/","title":{"rendered":"Il contratto di lavoro a termine"},"content":{"rendered":"<p>Oggi sono sempre pi\u00f9 numerosi i contratti di lavoro a cui viene posta una data di scadenza. Purtroppo, le previsioni per il futuro pi\u00f9 prossimo non sembrano rosee: a causa dell\u2019emergenza sanitaria in corso e in generale di tutte le crisi economiche e finanziarie che hanno colpito il nostro Paese, questo tipo di contratto di lavoro \u00e8 sempre pi\u00f9 preferito dai datori di lavoro ed \u00e8 sempre pi\u00f9 temuto dai lavoratori per l\u2019incertezza che genera.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE<\/strong><br \/>\nIl <strong>contratto di lavoro a termine<\/strong> \u00e8 un contratto di lavoro subordinato in cui \u00e8 prevista una durata predeterminata attraverso l\u2019indicazione di un termine di scadenza.<br \/>\nAttraverso l\u2019indicazione di una <strong>precisa data di scadenza<\/strong>, una volta che questa viene raggiunta \u00e8 possibile concludere il rapporto di lavoro sino a quel momento intercorso tra le parti, senza dover licenziare o presentare una lettera di dimissioni.<\/p>\n<p>La disciplina di questo particolare contratto \u00e8 contenuta nel <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>D. Lgs. n. 81\/2015<\/strong><\/a>, il quale \u00e8 stato oggi modificato dal d.l. n. 87\/2018 che, come affermato dalla Circolare ministeriale n. 17\/2018, produce i suoi effetti sui contratti di lavoro a termine stipulati dal 14 luglio 2018 e per quelli rinnovati o prorogati dal 31 ottobre dello stesso anno.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nRequisiti e Limiti<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12550 alignright\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/photo-of-people-doing-handshakes-3184416-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/strong>Primo requisito fondamentale richiesto per la validit\u00e0 sia del contratto che dell\u2019apposizione del termine \u00e8 la <strong>forma scritta<\/strong>. Inoltre, una copia dell\u2019atto sottoscritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall\u2019inizio del rapporto di lavoro.<\/li>\n<li>La durata massima \u00e8 fissata a <strong>dodici mesi<\/strong>.<\/li>\n<li>Altro requisito richiesto riguarda il rispetto del <strong>principio di non discriminazione<\/strong> secondo cui i lavoratori adibiti alle medesime mansioni ma assunti con tipologie contrattuali differenti hanno diritto allo stesso trattamento retributivo.<\/li>\n<li>Per ultimo, a tutti i lavoratori che abbiano lavorato presso una determinata azienda per almeno sei mesi \u00e8 riconosciuto il c.d. <strong>diritto di precedenza<\/strong> secondo cui il dipendente ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni equivalenti a quelle precedentemente espletate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Infine, \u00e8 consentita l\u2019assunzione a termine anche dei <a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/un-lavoratore-subordinato-speciale-il-dirigente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>dirigenti<\/strong> <\/a>a condizione che la durata del contratto non ecceda i cinque anni.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nProroghe e rinnovi<\/strong><br \/>\nIl termine del contratto pu\u00f2 essere <strong>rinnovato<\/strong> o <strong>prorogato<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>Con il rinnovo la scadenza pu\u00f2 essere innalzata ad un massimo di<strong> ventiquattro mesi<\/strong> e solo nel momento in cui si dovessero presentare:\n<ul>\n<li>Esigenze temporanee e oggettive, estranee all\u2019attivit\u00e0<\/li>\n<li>Esigenze di sostituzione di altri lavoratori<\/li>\n<li>Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell\u2019attivit\u00e0 ordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>La proroga \u00e8 <strong>libera<\/strong> nei primi dodici mesi. \u00c8 poi prevista la possibilit\u00e0 di prorogare per un <strong>massimo di quattro volte<\/strong> il contratto, previo consenso del lavoratore, nel momento in cui la durata iniziale dello stesso sia inferiore a ventiquattro mesi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><br \/>\nDivieti<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 20 indica essenzialmente <strong>quattro divieti<\/strong> tassativi secondo cui l\u2019apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro non \u00e8 ammessa:<\/p>\n<ul>\n<li>Per la sostituzione di lavoratori che esercitano <strong>il diritto di sciopero<\/strong><\/li>\n<li>Presso unit\u00e0 produttive nelle quali si \u00e8 proceduto, entro i sei mesi precedenti, a <strong>licenziamenti collettivi<\/strong> che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato<\/li>\n<li>Presso unit\u00e0 produttive nelle quali sono operanti una <strong>sospensione<\/strong> del lavoro o una <strong>riduzione<\/strong> dell&#8217;orario in regime di <strong>cassa integrazione guadagni<\/strong>, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;<\/li>\n<li>Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la <strong>valutazione dei rischi<\/strong> in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tutti questi casi, un\u2019eventuale violazione \u00e8 punita con la <strong>conversione del rapporto di lavoro<\/strong> in uno a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Ad essi si deve aggiungere il divieto previsto per tutelare i dipendenti assunti con un contratto a termine che non possono essere licenziati prima della scadenza del termine se non per giusta causa. In questo secondo caso la violazione \u00e8 punita con il risarcimento del danno del valore economico pari alle retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore sino alla scadenza del contratto.<\/p>\n<p><strong>CONTRATTI A TERMINE E COVID-19<\/strong><br \/>\nVista la grave crisi sanitaria ed economica in corso, per tutelare in via preventiva i dipendenti assunti a tempo determinato, il Governo italiano \u00e8 intervenuto con il Decreto Cura Italia n. 27\/2020 e con il Decreto Rilancio n.34\/2020 offrendo la possibilit\u00e0 di prorogare e rinnovare i suddetti contratti.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIl Decreto Cura Italia<\/strong><br \/>\nCon l\u2019art. 19 bis viene sospeso sino al termine dello stato di emergenza il divieto di apporre termini ai contratti nel momento in cui l\u2019azienda abbia attivato un ammortizzatore sociale o una sospensione dal lavoro.<br \/>\n\u00c8 stato peraltro sospeso il c.d. obbligo di \u201cvacanza\u201d contrattuale\u201d.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIl Decreto Rilancio<\/strong><br \/>\nCon questo secondo intervento, il Legislatore d\u00e0 la possibilit\u00e0 di rinnovare o prorogare il contratto di lavoro senza l\u2019obbligo della causale introdotta prevista dal Decreto Dignit\u00e0.<\/p>\n<p>Come si pu\u00f2 capire, si tratta di una materia che gi\u00e0 in principio era ricca di riferimenti normativi. Ad oggi la situazione non \u00e8 cambiata in quanto, come si \u00e8 potuto constatare, la produzione legislativa si \u00e8 notevolmente incrementata dando tuttavia adito a numerose lacune legislative e dubbi di interpretazione e di applicazione della legge.<\/p>\n<p>Per questo motivo, in relazione a questa incertezza normativa, \u00e8 bene affidarsi a figure esperte di diritto del lavoro per poter trovare risposte ai propri dubbi e poter sentirsi davvero tutelati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi sono sempre pi\u00f9 numerosi i contratti di lavoro a cui viene posta una data di scadenza. 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