{"id":12530,"date":"2020-07-06T13:06:18","date_gmt":"2020-07-06T13:06:18","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12530"},"modified":"2021-06-12T14:54:28","modified_gmt":"2021-06-12T14:54:28","slug":"un-lavoratore-subordinato-speciale-il-dirigente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/un-lavoratore-subordinato-speciale-il-dirigente\/","title":{"rendered":"Un lavoratore subordinato speciale: il dirigente"},"content":{"rendered":"<p>Oggi giorno le aziende, generalmente caratterizzate da una struttura verticale, stanno iniziando ad assumere sempre pi\u00f9 spesso una <strong>struttura \u201cramificata\u201d e articolata<\/strong> favorendo un processo di decentramento del potere decisionale a favore di figure alternative all\u2019imprenditore ovvero i <strong>dirigenti<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCHI \u00c8 IL DIRIGENTE<\/strong><br \/>\nLa nozione di dirigente <strong>non ha una definizione giuridica<\/strong> chiara e specifica, perci\u00f2, per individuare gli elementi caratterizzanti bisogna ricorrere <strong>all\u2019analisi e all\u2019interpretazione di alcune norme giuridiche<\/strong> tra cui gli articoli 2094 e 2095 del codice civile:<\/p>\n<ul>\n<li>dal primo, rubricato \u201cprestatore di lavoro subordinato\u201d si deduce che il dirigente \u00e8 colui al quale viene attribuito ampio potere decisionale e una certa autonomia in relazione all\u2019elevato grado di professionalit\u00e0;<\/li>\n<li>dal secondo deriva il principio secondo cui il prestatore di lavoro deve essere inquadrato in base alle mansioni che gli sono affidate.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12533 alignleft\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/man-in-black-holding-phone-618613-300x208.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"208\" \/>In linea generale possiamo concludere inquadrando il dirigente come un <strong>lavoratore dipendente<\/strong> al quale \u00e8 attribuito un certo <strong>potere decisionale<\/strong> e una certa <strong>autonomia<\/strong> nello svolgimento della propria prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 importante sottolineare che tra dirigente e datore di lavoro c\u2019\u00e8 un <strong>rapporto fiduciario<\/strong> che \u00e8 in ogni caso di natura subordinata: \u00e8 infatti il datore di lavoro a individuare e dettare quelli che sono gli obiettivi e le finalit\u00e0 che l\u2019azienda deve raggiungere attraverso l\u2019attivit\u00e0 del dirigente. Quest\u2019ultimo \u00e8 quindi chiamato a mettersi in gioco solo per compiere le scelte inerenti allo svolgimento delle attivit\u00e0 di promozione, gestione e coordinazione utili al raggiungimento di quegli obiettivi.<\/p>\n<p>Infine, il dirigente \u00e8 distinto dal c.d. \u201cdirigente per convenzione\u201d cio\u00e8 un impiegato di livello pari a quello di un dipendente ordinario, al quale sono affidati, seppur in quantit\u00e0 ridotte, poteri di direzione e di iniziativa limitatamente ad un ramo dell\u2019azienda o in determinati reparti o uffici aziendali.<\/p>\n<p><strong>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<\/strong><br \/>\nIl lavoro dirigenziale, dunque, pur corrispondendo ad una forma di lavoro subordinato non \u00e8 del tutto ad esso equiparabile questo perch\u00e9 come si vedr\u00e0 qui di seguito, <strong>non sono applicabili tutte le tutele e in generale le disposizioni che si applicano nell\u2019ambito del lavoro subordinato ordinario<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>L\u2019orario di lavoro<\/strong><br \/>\nPer quanto riguarda la gestione dell\u2019orario di lavoro, le tradizionali disposizioni in materia di orario normale, di lavoro straordinario e di riposo giornaliero non si applicano ai dirigenti, al personale direttivo e in generale a tutti coloro che rivestano posizioni caratterizzate da potere di decisione autonomo.<br \/>\nQuesto perch\u00e9 il dirigente ha il potere di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro e riposo ovviamente a condizione che venga rispettato l\u2019obbligo di lavoro quotidiano.<br \/>\nSulla questione \u00e8 intervenuta nel 1999 la Corte di Cassazione stabilendo che in ogni caso la durata della giornata lavorativa dei dirigenti debba rispettare il <strong>principio di ragionevolezza<\/strong> ovvero non pu\u00f2 essere sensibilmente superiore a quella degli altri lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p><strong>Il godimento delle ferie annuali<\/strong><br \/>\nDifferenze sostanziali si riscontrano anche parlando di fruizione delle ferie annuali: viene ripreso il principio generale che <strong>vieta la monetizzazione delle ferie<\/strong> da cui deriva la conseguente irrinunciabilit\u00e0 del riposo annuale.<br \/>\nTuttavia, sottolineando la posizione diversificata e in un certo senso sopraelevata rispetto agli altri lavoratori dipendenti, al dirigente non \u00e8 riconosciuta la medesima tutela civilistica nei confronti del datore di lavoro in caso ferie non godute perch\u00e9, come per la gestione dei tempi di lavoro e riposo, \u00e8 egli stesso ad avere il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia.<\/p>\n<p><strong>Il trattamento economico<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12534 alignright\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/bills-capital-cash-cent-210679-300x277.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"277\" \/>Infine, ulteriore differenza dagli ordinari lavoratori dipendenti riguarda il trattamento economico: il dirigente infatti \u00e8 soggetto ad un trattamento economico <strong>decisamente superiore<\/strong> rispetto a tutti gli altri dipendenti. Anche in questo caso la motivazione \u00e8 scontata: la suddetta differenza retributiva deriva dalla <strong>responsabilit\u00e0<\/strong> che deriva dalle <strong>mansioni affidategli<\/strong>.<br \/>\nInoltre, ad incrementare la suddetta differenza si ricorda anche il c.d. Trattamento Minimo di Garanzia (TMCG) che tiene conto anche di altri fattori quali l\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<\/p>\n<p><strong>Fine rapporto e licenziamento<\/strong><br \/>\nUltimo elemento distintivo tra il dirigente e gli altri lavoratori subordinati riguarda la disciplina del licenziamento.<br \/>\nIn questo contesto la regola generale \u00e8 la <strong>libert\u00e0 di recesso<\/strong>. Questo significa che il datore di lavoro ha pi\u00f9 libert\u00e0 di recesso in quanto le uniche norme che sono applicabili in questo contesto sono gli articoli 2118 e 2119 c.c. che riguardano rispettivamente il \u201c<em>Recesso dal<\/em> <em>contratto a tempo indeterminato<\/em>\u201d e il \u201c<em>Recesso per giusta causa<\/em>\u201d.<br \/>\nNon si tratta per\u00f2 di una regola assoluta, infatti, a tutela di questa professione esistono alcune norme contrattuali contenute nei <strong>CCNL di categoria<\/strong> che stabiliscono che, perch\u00e9 il licenziamento possa essere considerato legittimo e quindi privo di arbitrariet\u00e0, debba essere adeguatamente giustificato. Questo peraltro deve essere verificato tramite una valutazione globale della situazione e delle motivazioni poste alla base del recesso.<br \/>\nLa <strong>tutela<\/strong> in caso di licenziamento illegittimo appare comunque <strong>esigua<\/strong> rispetto a quella prevista per il lavoratore subordinato: \u00e8 infatti riconosciuta una mera tutela risarcitoria che viene calcolata dal Giudice del Lavoro che deve verificare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019inadeguatezza e l\u2019arbitrariet\u00e0 della motivazione;<\/li>\n<li>l\u2019elemento da cui scaturisce l\u2019adeguatezza della giustificazione e a tal fine ammesso qualsiasi elemento che abbia intaccato il rapporto fiduciario oltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e\/o riorganizzazione aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Concludiamo sottolineando che il ruolo dirigenziale \u00e8 una forma di lavoro subordinato caratterizzata da un rapporto fiduciario con il datore di lavoro da cui derivano potere decisionale e autonomia direttiva e gestionale. Grazie a questo rapporto la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro nei confronti del dirigente appare pi\u00f9 mitigata rispetto a quella prevista in relazione al rapporto di lavoro subordinato ordinario.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di ci\u00f2, a nostro avviso, affidarsi ad un esperto della materia giuslavoristica pu\u00f2 essere una saggia scelta per entrambe le parti non solo per quanto riguarda la fase di redazione e di sottoscrizione del contratto di lavoro, ma anche e soprattutto nel momento in cui dovesse sorgere un contenzioso tra le stesse e\/o il rapporto dovesse cessare.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi giorno le aziende, generalmente caratterizzate da una struttura verticale, stanno iniziando ad assumere sempre pi\u00f9 spesso una struttura \u201cramificata\u201d e articolata favorendo un processo di decentramento del potere decisionale a favore di figure alternative all\u2019imprenditore ovvero i dirigenti. 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