{"id":12483,"date":"2020-06-25T07:29:54","date_gmt":"2020-06-25T07:29:54","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12483"},"modified":"2021-06-12T14:55:05","modified_gmt":"2021-06-12T14:55:05","slug":"linosservanza-delle-disposizioni-anti-contagio-i-rischi-per-i-datori-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/linosservanza-delle-disposizioni-anti-contagio-i-rischi-per-i-datori-di-lavoro\/","title":{"rendered":"L\u2019inosservanza delle disposizioni anti-contagio. I rischi per i datori di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Con il Decreto Rilancio e la successiva riapertura, la gestione e la prevenzione del contagio ha interessato inevitabilmente anche le aziende e in generale i luoghi di lavoro: per permettere la ripresa delle attivit\u00e0 \u00e8 stata imposta l\u2019attuazione di Protocolli condivisi contenenti <strong>linee guida<\/strong> per la <strong>prevenzione del contagio<\/strong> da Covid-19.<br \/>\nSi tratta di strumenti che da un lato sono fondamentali per la salute e la sicurezza delle persone, ma che dall&#8217;altro possono rappresentare delle vere e proprie <strong>incognite<\/strong> per i datori di lavoro che devono darvi attuazione. Proviamo a fare un po\u2019 il punto.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>LA DECRETAZIONE D\u2019URGENZA DEL MESE DI MARZO<\/strong><br \/>\nA partire dal mese di marzo \u00e8 stato imposto il lockdown in tutto il paese e con il <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/11\/20A01605\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DPCM dell\u201911 marzo 2020<\/strong><\/a> \u00e8 stato raccomandato alle imprese di:<\/p>\n<ul>\n<li>assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;<\/li>\n<li>adottare dispositivi di protezione individuale nei casi in cui non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;<\/li>\n<li>incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pochi giorni pi\u00f9 tardi, il <strong>14 marzo 2020<\/strong>, \u00e8 stato emanato il \u201c<a href=\"http:\/\/www.protezionecivile.gov.it\/documents\/20182\/0\/protocollo+sicurezza+lavoratori+covid+14+marzo+2020\/1be4438d-8dde-441d-b055-6a8aebbf3b91\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro<\/a>\u201d contenente linee guida generalmente condivise per agevolare le imprese nell\u2019adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, dal momento che l\u2019obiettivo principale del Governo e delle organizzazioni sindacali era permettere la prosecuzione delle attivit\u00e0 produttive a condizione che ai lavoratori fossero <strong>garantiti adeguati livelli di protezione<\/strong>.<br \/>\nCon esso quindi, oltre a riprendere quanto stabilito dal precedente DPCM, \u00e8 stato decretato che le misure di prevenzione dovessero consistere nel dovere di:<\/p>\n<ol>\n<li>informare i lavoratori, i fornitori e i clienti circa le disposizioni delle autorit\u00e0;<\/li>\n<li>regolamentare le modalit\u00e0 di ingresso in azienda di lavoratori, fornitori e clienti;<\/li>\n<li>pulire giornalmente e sanificare periodicamente gli ambienti;<\/li>\n<li>imporre il rispetto delle precauzioni igieniche e dell\u2019utilizzo dei DPI;<\/li>\n<li>disciplinare l\u2019accesso agli spazi comuni dell\u2019azienda (ad esempio spogliatoi e mense);<\/li>\n<li>fare proseguire la sorveglianza sanitaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La settimana successiva, in data <strong>22 marzo 2020<\/strong>, \u00e8 stato emanato un nuovo DPCM con cui \u00e8 stato stabilito che \u201c<em>le imprese le cui attivit\u00e0 non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure (\u2026) sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali<\/em>\u201d.<br \/>\nIn questo modo, utilizzando il termine \u201c<strong>rispettano<\/strong>\u201d, non \u00e8 pi\u00f9 stato possibile considerare le misure di protezione e di prevenzione come delle <strong>semplici raccomandazioni<\/strong> ma, al contrario, queste hanno acquisito la forma di <strong>disposizioni aventi carattere obbligatorio<\/strong>.<\/p>\n<p>Arriviamo dunque al <strong>D.L. n. 19\/2020<\/strong>\u00a0il cui art. 2 riprende da un lato quanto stabilito in ambito di impossibilit\u00e0 di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva e dall\u2019altro l\u2019obbligo di attuazione di misure idonee ad evitare assembramenti e di imporre l\u2019utilizzo dei DPI.<br \/>\nIn caso di violazione di queste regole, l\u2019art. 4 stabilisce alcune <strong>sanzioni, penali e amministrative<\/strong>, da doversi applicare: \u201c<em>salvo che il fatto costituisca reato<\/em>\u201d per \u201c<em>il mancato rispetto delle misure di contenimento<\/em>\u201d. In questi casi, infatti, la violazione \u00e8 \u201c<em>punita con la<\/em> <em>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall\u2019articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>LA DECRETAZIONE D\u2019URGENZA DI APRILE<\/strong><br \/>\nCon l\u2019arrivo di aprile, \u00e8 entrata in scena l\u2019<strong>Inail<\/strong> con la <strong>Circolare n. 13<\/strong> del 3 aprile 2020 con cui \u00e8 stata definita ed organizzata la tutela assicurativa prevista per i casi accertati di infezione da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro (vedi il nostro recente articolo \u201c<strong><a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/covid-19-e-infortunio-sul-lavoro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Covid-19 \u00e8 infortunio sul lavoro?<\/a>\u201d<\/strong>).<br \/>\nIn data <strong>24 aprile<\/strong> il Governo e le Parti sociali sono nuovamente intervenuti sul <strong>Protocollo condiviso<\/strong> del 14 marzo apportando delle <strong>integrazioni<\/strong> tra cui ricordiamo una disposizione di carattere precettivo e sanzionatorio secondo cui \u201c<em>la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Infine, il <strong>26 aprile<\/strong>, con il decreto di apertura della c.d. <strong>Fase 2<\/strong>, \u00e8 stato disposto che l\u2019adozione di misure di protezione e di prevenzione del contagio sia obbligatoria e <strong>condizione necessaria per la riapertura<\/strong> delle aziende.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-12486\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/woman-in-yellow-protective-suit-wearing-white-face-mask-3992948-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/p>\n<p><strong><br \/>\nIL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI<\/strong><br \/>\nIn realt\u00e0, le misure di prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono state imposte con la decretazione d\u2019urgenza, non sono altro che l\u2019attuazione in forma specifica di quanto disposto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2008\/04\/30\/008G0104\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>D.lgs. n. 81\/2008<\/strong><\/a> che prevede l\u2019obbligo di:<\/p>\n<ul>\n<li>fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;<\/li>\n<li>informare il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<\/li>\n<li>astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit\u00e0 in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche in questo caso, la violazione dei suddetti obblighi comporta l\u2019applicazione della pena dell\u2019arresto da due a quattro mesi o dell\u2019ammenda da 1.664,00 a 6.576,00 euro.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019attuale emergenza sanitaria, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo condiviso del 14 marzo rende applicabile l\u2019art. 282 del TU che sanziona la suddetta violazione con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.<\/p>\n<p>Da ricordare \u00e8 anche l\u2019art. 2087 c.c. secondo cui \u201c<em>l\u2019imprenditore \u00e8 tenuto ad adottare nell\u2019esercizio dell\u2019impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro<\/em>\u201d. In questo senso quindi l\u2019imprenditore &#8211; datore di lavoro \u00e8 garante della sicurezza e della salute dei propri dipendenti perci\u00f2 qualsiasi azione omissiva integra la fattispecie di reato prevista dal TU n. 81\/2008.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 dunque deriva che, nel momento in cui sia provato che l\u2019infezione da Coronavirus sia stata contratta in azienda a causa della mancata adozione da parte del titolare delle misure di sicurezza, si potr\u00e0 imputare al titolare stesso la <strong>responsabilit\u00e0 del reato di lesioni personali<\/strong> e, nel caso di decesso, del <strong>reato di omicidio per colpa grave<\/strong>.<\/p>\n<p><em>Come si pu\u00f2 dare attuazione in modo efficiente a queste disposizioni?<\/em><br \/>\nLa risposta al quesito pu\u00f2 apparire scontata ma non \u00e8 da sottovalutare.<br \/>\nI protocolli, avendo <strong>carattere obbligatorio e vincolante<\/strong>, devono essere recepiti all\u2019interno dei luoghi di lavoro tempestivamente e, per evitare l\u2019imputazione di qualsivoglia responsabilit\u00e0 alla luce di quanto citato sopra, \u00e8 ragionevole a nostro avviso consigliare di<strong> adattare i regolamenti aziendali<\/strong> redatti in precedenza alla luce di queste nuove disposizioni o, in mancanza, <strong>redigerne di nuovi<\/strong> completi di tutte le misure indicate per la protezione e la prevenzione del contagio.<br \/>\nPerci\u00f2, consigliamo di fare riferimento a figure professionali esperte che possano preventivamente e adeguatamente offrire la propria competenza e consulenza nell\u2019attuazione delle disposizioni previste per la riapertura cos\u00ec da poter ripartire con la propria attivit\u00e0 con serenit\u00e0.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il Decreto Rilancio e la successiva riapertura, la gestione e la prevenzione del contagio ha interessato inevitabilmente anche le aziende e in generale i luoghi di lavoro: per permettere la ripresa delle attivit\u00e0 \u00e8 stata imposta l\u2019attuazione di Protocolli condivisi contenenti linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19. 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