{"id":12474,"date":"2020-06-11T14:35:22","date_gmt":"2020-06-11T14:35:22","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12474"},"modified":"2021-06-12T14:55:10","modified_gmt":"2021-06-12T14:55:10","slug":"i-casi-di-responsabilita-dello-spedizioniere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/i-casi-di-responsabilita-dello-spedizioniere\/","title":{"rendered":"I casi di responsabilit\u00e0 dello spedizioniere"},"content":{"rendered":"<p>Al giorno d\u2019oggi la spedizione della merce \u00e8 una delle attivit\u00e0 pi\u00f9 diffuse sia nell\u2019ambito aziendale sia in quello privato e personale. Tuttavia, nei contratti di spedizione, cos\u00ec come in quelli di trasporto, uno dei principali rischi che incombe sui contraenti riguarda la possibilit\u00e0 di subire dei danni economici (anche ingenti) nel caso in cui la merce dovesse venire persa o danneggiata e l\u2019attribuzione di responsabilit\u00e0 possa apparire controversa.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIL CONTRATTO DI SPEDIZIONE<\/strong><br \/>\nIl contratto di spedizione \u00e8 disciplinato dall\u2019<strong>art. 1737 c.c.<\/strong> che recita \u201c<em>Il contratto di spedizione \u00e8 un mandato col quale lo spedizioniere assume l&#8217;obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie<\/em>\u201d. In altre parole, si tratta di un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto beni materiali con cui lo <strong>spedizioniere<\/strong> si obbliga a concludere solo un contratto di trasporto in nome e per conto del mandante e di compiere le operazioni necessarie utili come l&#8217;imballaggio, la presa e la resa a domicilio, il carico, lo scarico e lo sdoganamento della merce.<\/p>\n<p>In base al contratto di spedizione quindi:<\/p>\n<ul>\n<li>Non viene assunto l\u2019obbligo di compiere personalmente l\u2019esecuzione del trasporto e conseguentemente non si deve rispondere del rischio tipico ad esso connesso;<\/li>\n<li>Non si deve rispondere del rischio inerente all\u2019esecuzione delle altre prestazioni strumentali ed accessorie che possono diventare oggetto di altri contratti stipulati con terzi (es. deposito).<\/li>\n<\/ul>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-12478\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/man-riding-on-yellow-forklift-1267329-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/p>\n<p><em>Ma quali sono gli obblighi dello spedizioniere?<\/em><br \/>\nL\u2019<strong>art. 1739 c.c.<\/strong> rubricato \u201c<em>Obblighi dello spedizioniere<\/em>\u201d individua come operazioni di competenza dello spedizioniere:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00a0La <strong>scelta<\/strong> del mezzo e delle modalit\u00e0 di trasporto della merce;<\/li>\n<li>\u00a0L\u2019<strong>osservanza delle istruzioni<\/strong> che sono impartite dal mandante che, sebbene di frequente non abbiano natura negoziale, devono avere una forma tale da rendere il loro contenuto chiaramente obbligatorio;<\/li>\n<li>In mancanza delle suddette istruzioni operare secondo il <strong>miglior interesse<\/strong> del mandante;<\/li>\n<li>L\u2019adempimento delle <strong>obbligazioni accessorie<\/strong> alla spedizione quali ad esempio la custodia della merce da spedire, le verifiche doganali, l&#8217;imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tuttavia, dal momento che la legge non considera l\u2019<strong>assicurazione<\/strong> come necessaria per la spedizione, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all&#8217;assicurazione delle cose spedite, salvo che gli sia stato diversamente ordinato e\/o salvi gli usi contrari.<\/p>\n<p>Qualora il committente richieda che la merce sia assicurata, senza per\u00f2 indicare n\u00e9 l&#8217;assicuratore n\u00e9 i rischi, lo spedizioniere potr\u00e0 scegliere liberamente l&#8217;impresa, assicurando quei rischi che sono di uso, con riguardo alla natura delle merci da trasportare e secondo il miglior interesse del mandante, anche per quanto riflette le condizioni del contratto di assicurazione. In questo caso lo spedizioniere dovr\u00e0 accreditare al committente i premi gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la <strong>prestazione di temporanea custodia<\/strong> cui \u00e8 tenuto lo spedizioniere, in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, essa \u00e8 soggetta alla disciplina degli artt. 1766 c.c. e seguenti, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso dovr\u00e0 rispondere dell&#8217;avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l&#8217;uso della diligenza del buon padre di famiglia.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>RESPONSABILITA\u2019<\/strong><br \/>\nLo spedizioniere dunque si limita a svolgere attivit\u00e0 di natura prettamente negoziale da cui deriva una responsabilit\u00e0 limitata alla <strong>scelta del vettore<\/strong> mentre non risponde di eventuali danni subiti dalla merce <strong>durante il trasporto<\/strong>.<\/p>\n<p>Lo spedizioniere \u00e8 responsabile per l&#8217;inadempimento o il ritardo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico e, a questo proposito, \u00e8 opportuno tenere presente che le <strong>condizioni generali degli spedizionieri<\/strong> stabiliscono che l&#8217;incarico viene accettato per essere eseguito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la merce perviene allo spedizioniere.<br \/>\nL\u2019<strong>art. 38<\/strong> peraltro aggiunge che lo spedizioniere non debba rispondere dell\u2019operato delle imprese di trasporto o degli altri soggetti di cui si avvale nell\u2019esecuzione dell\u2019incarico se non nei limiti della colpa nell\u2019effettuare la scelta o nel trasmettere istruzioni.<\/p>\n<p>Al contrario, la <strong>responsabilit\u00e0<\/strong> in capo allo spedizioniere pu\u00f2 sorgere in due casi:<\/p>\n<ul>\n<li>Quando non conclude il contratto di trasporto;<\/li>\n<li>Quando, omettendo di impiegare la dovuta diligenza professionale nella scelta del vettore con cui concludere il contratto di trasporto, stipula lo stesso con un vettore \u201cnon affidabile\u201d. In questo caso si parla di <em>culpa in egligendo<\/em> ovvero di colpa nella scelta di cui sono responsabili civilmente i padroni e i committenti. Un esempio tipico \u00e8 l\u2019affidamento ad un vettore privo di adeguate coperture assicurative.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-12477\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/man-pushing-hand-truck-beside-building-2047397-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>SPEDIZIONEIRE \u2013 VETTORE<\/strong><br \/>\nSebbene possano apparire simili, il contratto di spedizione e quelli di trasporto devono essere tenuti distinti dal momento che, con la spedizione gli obblighi sono limitati alla conclusione del contratto mentre con la seconda tipologia contrattuale sorge l\u2019obbligo di eseguire il trasporto della merce con l\u2019utilizzo di mezzi propri.<\/p>\n<p>Tuttavia, pu\u00f2 accadere che la figura dello spedizioniere e quella del vettore coincidano nel medesimo soggetto, in questo caso si dovr\u00e0 parlare di <strong>spedizioniere \u2013 vettore<\/strong>. Si tratta di una \u201cfigura ibrida\u201d regolata dall\u2019<strong>art. 1741 c.c.<\/strong> secondo cui \u201c<em>Lo spedizioniere assume la qualit\u00e0 di vettore quando garantisce il risultato finale del trasporto, cio\u00e8 la consegna della merce nel luogo ed al destinatario pattuito, cui solitamente non \u00e8 tenuto in qualit\u00e0 di spedizioniere<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In questo caso lo spedizioniere conserva i suoi diritti e i suoi obblighi a cui per\u00f2 vengono ad aggiungersi quelli propri del vettore.<br \/>\nDi rilievo \u00e8 anche la sentenza della <strong>Corte di Cassazione n. 14089\/2014<\/strong> secondo cui lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore nel momento in cui assume l\u2019obbligazione di esecuzione autonoma del trasporto della merce con mezzi propri verso un corrispettivo.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO<\/strong><br \/>\nIl danno derivante da perdita o avaria della merce si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.<br \/>\nLa <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/it\/classified-compilation\/19560087\/201108300000\/0.741.611.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Convenzione per il trasporto stradale delle merci<\/strong> <\/a>stabilisce inoltre che il risarcimento richiesto al vettore non pu\u00f2 essere superiore a <strong>un euro per ogni chilogrammo<\/strong> di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali mentre nel caso di trasporto internazionale la <strong>Convenzione CMR<\/strong> stabilisce un limite di responsabilit\u00e0 <strong>pari a 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo)<\/strong> pari a circa \u20ac 10,00.<\/p>\n<p>Non \u00e8 inoltre prevista limitazione di responsabilit\u00e0 ove sia provato che la perdita o l\u2019avaria della merce sia state determinate da dolo o colpa grave come ad esempio l\u2019aver lascito incustodito il veicolo adibito al trasporto senza l\u2019inserimento di un adeguato sistema di allarme o l\u2019aver consegnato la merce ad una persona non qualificata o non legittimata dall\u2019effettivo destinatario.<\/p>\n<p>Al fine di evitare danni ingenti e rischiare di non essere indennizzati, consigliamo di fare riferimento a figure professionali esperte nella materia contrattuale che possano garantire tutela nel caso in cui si debbano affrontare questioni relative alle richieste di risarcimento dei danni che possono essere avanzate.<br \/>\nDiventa inoltre importante prevedere adeguate polizze assicurative non solo al momento dell\u2019effettivo trasporto, ma anche in fase di spedizione e anche e soprattutto di verificare attentamente che le aziende di trasporto a cui lo spedizioniere decida di affidare la vostra merce sia un\u2019azienda mediamente nota e qualificata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al giorno d\u2019oggi la spedizione della merce \u00e8 una delle attivit\u00e0 pi\u00f9 diffuse sia nell\u2019ambito aziendale sia in quello privato e personale. 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