{"id":12466,"date":"2020-06-04T08:08:24","date_gmt":"2020-06-04T08:08:24","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12466"},"modified":"2021-06-12T14:55:18","modified_gmt":"2021-06-12T14:55:18","slug":"covid-19-e-infortunio-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/covid-19-e-infortunio-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"Covid-19 \u00e8 infortunio sul lavoro?"},"content":{"rendered":"<p>Nel nostro recente articolo \u201c<a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/il-lavoro-al-tempo-del-coronavirus-lavoro-agile-tra-privacy-e-sicurezza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Il lavoro al tempo del Coronavirus. Lavoro agile tra privacy e sicurezza<\/strong><\/a>\u201d abbiamo iniziato a trattare questo delicato argomento cercando di descrivere il contenuto della <a href=\"https:\/\/www.inail.it\/cs\/internet\/docs\/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare n. 13 del 3 aprile<\/strong><\/a> emanata dall\u2019Inail.<\/p>\n<p>L\u2019istituto \u00e8 tornato a pronunciarsi sul tema rilasciando un nuovo documento intitolato \u201c<a href=\"https:\/\/www.inail.it\/cs\/internet\/docs\/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>FAQ Coronavirus<\/strong><\/a>\u201d per rispondere alle domande pi\u00f9 frequenti relative all\u2019accertamento medico-legale dei casi di contagio. Con esso viene prima di tutto confermato che l\u2019infezione da nuovo Coronavirus debba essere trattata come un caso di <strong>infortunio sul lavoro<\/strong>: sono quindi ammessi alla tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione tra l\u2019infezione e il lavoro.<\/p>\n<p>Secondo il documento tutte le categorie di lavoratori sono ammesse a tutela Inail, tuttavia:<\/p>\n<ul>\n<li>Per le categorie considerate a <strong>rischio specifico<\/strong> (come gli operatori sanitari e in generale tutti coloro che esercitano un\u2019attivit\u00e0 professionale che comporta il costante contatto con il pubblico) \u00e8 sufficiente la <strong>presunzione<\/strong> di esposizione personale per poter essere ammesse a tutela;<\/li>\n<li>Per tutte le altre categorie di lavoratori invece l\u2019assunzione in tutela dovr\u00e0 essere preceduta da un accertamento medico \u2013 legale della correlazione tra l\u2019infezione e il lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La tutela copre anche i casi di contagio avvenuti durante il normale tragitto compiuto per spostarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro.<\/p>\n<p>Infine, nel momento in cui non sia possibile disporre di tutti i dati sanitari necessari ad elaborare una diagnosi certa, \u00e8 prevista la<strong> riserva di regolarit\u00e0<\/strong> poich\u00e9 il mero sospetto clinico non \u00e8 ritenuto sufficiente per essere ammessi a tutela: \u00e8 infatti decretato che la qualificazione di COVID-19 come infortunio Inail dipenda dalla positivit\u00e0 del test di conferma.<br \/>\nTuttavia, viste le difficolt\u00e0 riscontrate nell\u2019effettuazione dei test su tampone, pu\u00f2 essere accolta come conferma diagnostica anche la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19 purch\u00e8 sia affiancata da un\u2019adeguata rilevazione strumentale.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>GLI ULTIMI INTERVENTI DELL\u2019INAIL<\/strong><br \/>\nIl 20 maggio 2020 l\u2019Inail ha emanato la <a href=\"https:\/\/www.inail.it\/cs\/internet\/atti-e-documenti\/note-e-provvedimenti\/circolari\/circolare-inail-n-22-del-20-05-2020.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare n. 22\/2020<\/strong><\/a> avente ad oggetto la \u201c<em>Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro<\/em>\u201d con cui sono state fornite ulteriori istruzioni e chiarimenti su alcune problematiche sorte in relazione al contenuto della Circolare n. 13\/2020.<\/p>\n<p>Con la nuova Circolare viene confermato che l\u2019infezione da Coronavirus, se contratta in occasione di lavoro, \u00e8 tutelata dall\u2019Inail come infortunio sul lavoro attraverso un\u2019equiparazione della tradizionale causa virulenta a quella violenta tipica degli infortuni.<br \/>\n\u00c8 poi stabilito che l\u2019indennit\u00e0 derivante dall\u2019infortunio copra non solo l\u2019evento del contagio ma anche la conseguente <strong>astensione dal lavoro<\/strong> causata dal periodo di quarantena o di permanenza domiciliare obbligatoria.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>CONTAGIO SUL LAVORO CHI RISPONDE?<\/strong><br \/>\nLa Circolare \u00e8 molto chiara sul punto: il riconoscimento di un caso di contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro non va a determinare alcun presupposto per individuare una <strong>responsabilit\u00e0 civile o penale<\/strong> dell\u2019azienda. Fa eccezione la prova contraria ovvero la responsabilit\u00e0 sorger\u00e0 quando, attraverso fatti noti, precisi e concordanti, verr\u00e0 accuratamente provato che il contagio sia stato causato da a violazioni di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che nel caso dell\u2019attuale emergenza possono essere individuati nei protocolli e nelle linee guida.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<\/strong><br \/>\nPoich\u00e9 il rischio biologico ha una natura generica e non \u00e8 sempre riconducibile all\u2019attivit\u00e0 del datore di lavoro, ma anzi deriva principalmente da dinamiche esterne non controllabili, la valutazione del rischio e le relative misure di contenimento devono necessariamente essere rimesse al <strong>Governo<\/strong>, alle <strong>Regioni<\/strong> e ai <strong>gruppi di esperti<\/strong> chiamati ad indicare le misure e i provvedimenti pi\u00f9 opportuni a fronteggiare la pandemia.<\/p>\n<p>In altre parole, si tratta di un rischio non riconducibile all\u2019attivit\u00e0 lavorativa e\\o aziendale che rende non dovuto alcun aggiornamento del <strong>DVR<\/strong> in relazione al rischio associato all\u2019infezione (ad eccezione degli ambienti socio &#8211; sanitari in cui il rischio biologico \u00e8 strettamente interconnesso all\u2019attivit\u00e0 professionale).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-12470\" src=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/online-doctor-300x190.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"190\" \/><\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE<\/strong><br \/>\nUno degli aspetti pi\u00f9 discussi relativamente alla prevenzione della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro \u00e8 la funzione del medico competente.<br \/>\nIl Ministero della Salute con la <a href=\"http:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/norme\/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73956&amp;parte=1%20&amp;serie=null\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare n. 14915\/2020<\/strong><\/a> ha confermato che a questa figura deve essere attribuito il ruolo di <strong>consulente globale<\/strong> del datore di lavoro per l\u2019attuazione delle misure di prevenzione e protezione con specifico riferimento <strong>al momento di riavvio<\/strong> dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa in fase pandemica.<\/p>\n<p>Questo significa che \u00e8 compito anche del medico <strong>fornire informazioni<\/strong> precise ai lavoratori sulle precauzioni attuate dall\u2019azienda tra cui devono rientrare:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019obbligo di rimanere presso la propria abitazione in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e l\u2019obbligo di avvisare tempestivamente il proprio medico curante;<\/li>\n<li>L\u2019obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei quattordici giorni precedenti alla presentazione della sintomatologia;<\/li>\n<li>L\u2019obbligo di avviso immediato al datore di lavoro con successivo isolamento nel caso in cui la suddetta sintomatologia dovesse presentarsi in azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Altro compito del medico competente \u00e8 individuare ed elaborare piani di trattamento per i c.d. <strong>soggetti fragili<\/strong> ovvero soggetti la cui cagionevolezza sia legata all\u2019et\u00e0 e\\o a patologie di cui il lavoratore sia gi\u00e0 a conoscenza.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria essa dovr\u00e0 compiersi secondo le tradizionali modalit\u00e0 al fine di compiere un\u2019adeguata valutazione diagnostica con un successivo giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione specifica. Sono quindi escluse le visite mediche a distanza.<\/p>\n<p><em>In che modo il medico potr\u00e0 svolgere la sua attivit\u00e0?<\/em><br \/>\nSull\u2019argomento la circolare si limita a ritenere che il medico competente dovr\u00e0 svolgere la propria attivit\u00e0 presso un\u2019<strong>infermeria aziendale<\/strong> ovvero un ambiente diverso, ma comunque conforme alle misure igieniche disposte dal Ministero della Salute e dall\u2019Oms: le visite dovranno dunque svolgersi in <strong>ambienti idonei<\/strong> di congrua metratura, con adeguato ricambio d\u2019aria e che consente un\u2019adeguata igiene delle mani.<\/p>\n<p>Ad oggi rimaniamo in attesa di nuovi provvedimenti per integrare quanto gi\u00e0 conosciuto.<\/p>\n<p>Che il datore di lavoro abbia sempre dovuto gestire situazioni molto delicate come la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro non \u00e8 una novit\u00e0. Lo scenario attuale, tuttavia, \u00e8 mutato e in continua evoluzione e mettere in pratica disposizioni e provvedimenti, talvolta, non \u00e8 cos\u00ec immediato. Le responsabilit\u00e0 d\u2019altro canto sono molto importanti, visto l\u2019impatto che decisioni errate possono avere sia sull\u2019azienda, sia sulle persone. Per questo suggeriamo di affidarsi a un consulto professionale al fine di gestire la sicurezza della propria organizzazione con l\u2019aiuto di esperti ed evitare responsabilit\u00e0 civili e penali che possono costare i sacrifici di una vita.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel nostro recente articolo \u201cIl lavoro al tempo del Coronavirus. Lavoro agile tra privacy e sicurezza\u201d abbiamo iniziato a trattare questo delicato argomento cercando di descrivere il contenuto della Circolare n. 13 del 3 aprile emanata dall\u2019Inail. 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