{"id":12421,"date":"2020-05-04T12:12:05","date_gmt":"2020-05-04T12:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12421"},"modified":"2021-06-12T14:56:08","modified_gmt":"2021-06-12T14:56:08","slug":"contratti-e-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/contratti-e-covid-19\/","title":{"rendered":"Contratti e Covid-19"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ormai \u00e8 chiaro, colpendo direttamente le persone nella loro dimensione psicofisica, ha colpito inevitabilmente anche la societ\u00e0 e l\u2019economia.<br \/>\nUna delle principali domande che possono sorgere in questo periodo fatto di incertezze \u00e8: <strong>cosa succede ai contratti che sono in essere?<\/strong><\/p>\n<p>In questo approfondimento cercheremo di fare luce sugli eventuali problemi e le possibili soluzioni attuabili.<\/p>\n<p>Prima di approfondire il discorso considerando ogni tipologia contrattuale, riteniamo sia opportuno fare un piccolo ripasso di quelli che sono i <strong>tradizionali ostacoli<\/strong> che possono colpire la corretta esecuzione delle obbligazioni:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Inadempimento<\/strong>: \u00e8 il mancato rispetto dell\u2019obbligazione pattuita e ha come conseguenza il risarcimento del danno. Tuttavia, nel momento in cui la parte inadempiente riesca a dimostrare che la sua inadempienza \u00e8 dovuta ad una causa a lui non imputabile, sar\u00e0 esente dall\u2019obbligo risarcitorio;<\/li>\n<li><strong>Impossibilit\u00e0 sopravvenuta<\/strong>: la mancata esecuzione \u00e8 dovuta a una causa non imputabile al debitore;<\/li>\n<li><strong>Eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta<\/strong>: la mancata esecuzione \u00e8 dovuta ad eventi straordinari, non prevedibili e non imputabili al contraente;<\/li>\n<li><strong>Presupposizione<\/strong>: ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, sia stata elevata dai contraenti a presupposto comune avente valore determinante ai fini della permanenza del vincolo, pur in mancanza di un esplicito riferimento nelle clausole contrattuali. Sul punto non c\u2019\u00e8 unanimit\u00e0 di vedute. Si spazia dall\u2019inefficacia del contratto, all\u2019invalidit\u00e0 per difetto di causa in concreto e alla risoluzione del contratto (ipotesi che trova maggior seguito in giurisprudenza).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>E il Coronavirus?<\/em> <\/strong>Il Coronavirus di per s\u00e9 non pu\u00f2 essere una valida causa per non adempiere, anche se pu\u00f2 pregiudicare la prestazione. Sar\u00e0 quindi necessaria una valutazione concreta, caso per caso.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>APPALTO<\/strong><br \/>\nCon l&#8217;appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un\u2019opera o di un servizio, nei confronti di un\u2019altra parte, verso un corrispettivo in denaro. \u00c8 un <strong>rapporto di durata<\/strong> quindi l&#8217;inadempimento o la causa ostativa dell&#8217;inadempimento pu\u00f2 intervenire nelle more dell&#8217;esecuzione. L&#8217;inadempimento pu\u00f2 colpire entrambe le parti e l\u2019obbligazione si considera estinta se l\u2019impossibilit\u00e0 perdura sino a quando il debitore non pu\u00f2 pi\u00f9 essere considerato obbligato oppure se il creditore non ha pi\u00f9 interesse nell\u2019assolvimento dell\u2019obbligazione.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>VENDITA<\/strong><br \/>\nCon la compravendita invece si realizza il trasferimento della propriet\u00e0 di una cosa, di un diritto o di un servizio. Pu\u00f2 essere previsto un termine per l\u2019adempimento sia per il pagamento che per l&#8217;esecuzione del contratto stesso. Anche in questo caso l&#8217;inadempimento pu\u00f2 colpire la prestazione sia del compratore che del venditore e come conseguenza pu\u00f2 avere l\u2019intimazione ad adempiere, la risoluzione del contratto e\\o il risarcimento del danno.<br \/>\nConsiderando il rapporto tra le due tipologie contrattuali appena presentate e gli effetti provocati dal <strong>Coronavirus<\/strong> possiamo concludere che esso <strong>estende i suoi effetti sui contratti se produce per una o per entrambe le parti una causa di sopravvenuta impossibilit\u00e0 o di sopravvenuta onerosit\u00e0 da cui deriva la non imputabilit\u00e0 dell\u2019inadempimento al debitore.<\/strong><br \/>\nTuttavia, in caso di impossibilit\u00e0 sopravvenuta, se si tratta di una impossibilit\u00e0 temporanea, l\u2019obbligazione sar\u00e0 solo sospesa e dovr\u00e0 comunque essere eseguita con il cessare dell\u2019evento. Eccezione \u00e8 fatta nel momento in cui, al venir meno dell\u2019evento impeditivo, sia venuto meno l\u2019interesse del creditore al conseguimento della prestazione.<\/p>\n<p><strong>SOMMINISTRAZIONE<\/strong><br \/>\nCon il contratto di somministrazione, un soggetto (chiamato <strong>fornitore<\/strong>) si obbliga, dietro un corrispettivo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose a favore di un altro soggetto (il <strong>cliente<\/strong>).<\/p>\n<p>Nel caso in cui, per un evento di forza maggiore, una delle due parti non adempie all\u2019obbligazione pattuita, la risoluzione del contratto pu\u00f2 avvenire per recesso, mutuo consenso, impossibilit\u00e0 sopravvenuta, eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta, nonch\u00e9 inadempimento. Per quest\u2019ultimo caso si dovr\u00e0 verificare:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019entit\u00e0 dell\u2019inadempimento;<\/li>\n<li>La perdita di fiducia circa i successivi inadempimenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gli effetti giuridici del Coronavirus sulle obbligazioni contratte dovranno quindi essere valutati in concreto, caso per<\/strong> <strong>caso<\/strong>, anche alla luce delle clausole contrattuali.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/il-contratto-di-agenzia\/\">AGENZIA<\/a><\/strong><br \/>\nL\u2019agente di commercio e i rappresentanti di commercio rientrano nella categoria degli <strong>intermediari commerciali<\/strong>, cio\u00e8 figure che provvedono alla vendita di prodotti e servizi aziendali attraverso la concreta ricerca della clientela. Queste figure non possono svolgere la propria attivit\u00e0 comodamente seduti dietro la scrivania di casa in modalit\u00e0 <a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/lavoro-lavoro-agile-smart-working-cose-e-come-funziona\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">smart working<\/a> e questo comporta che gli effetti del <em>lock down<\/em> li abbiano inevitabilmente investiti.<\/p>\n<p>Molto spesso infatti, all\u2019interno dei contratti \u00e8 inserita una clausola secondo cui l\u2019agente ha obbligo di trasmettere periodicamente ordini che diano luogo alla conclusione di contratti per una certa cifra prestabilita. La ratio di questa clausola \u00e8 consentire al preponente di recedere nel momento in cui l\u2019agente non raggiunga gli obiettivi prefissati.<br \/>\nConsiderando la situazione di emergenza in cui ad oggi viviamo, \u00e8 legittimo far valere la suddetta clausola?<br \/>\nNo. <strong>L\u2019emergenza sanitaria in corso e i conseguenti DPCM<\/strong>, che hanno limitato sensibilmente la libert\u00e0 di circolazione e hanno disposto la chiusura di numerose attivit\u00e0 commerciali, rappresentano, per il loro essere imprevedibili ed inevitabili, la fattispecie di <strong>factum principis<\/strong> ovvero una causa di inadempimento derivante dall\u2019attivit\u00e0 umana che comporta l\u2019esonero da ogni responsabilit\u00e0 da inadempimento.<\/p>\n<p>Ne consegue che <strong>il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati non legittima la risoluzione del contratto e che gli stessi obiettivi dovranno essere ricalcolati sulla base della realt\u00e0 attuale<\/strong>.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>AFFITTO D\u2019AZIENDA<\/strong><br \/>\nIl contratto d\u2019affitto d\u2019azienda ha ad oggetto un insieme unitario di beni mobili e\\o immobili, materiali e\\o immateriali, destinati all\u2019utilizzo per la produzione di beni e servizi. Si tratta della tipologia contrattuale maggiormente diffusa per gli esercizi commerciali quali bar, ristoranti e centri benessere che con il <em>lock<\/em> <em>down<\/em> attuale sono stati chiusi.<\/p>\n<p><em>Quali sono gli strumenti offerti dal diritto?<\/em><\/p>\n<p>Prima di tutto, va detto in via preliminare che nonostante l\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione non si pu\u00f2 pensare di essere svincolati dagli obblighi assunti nei confronti dell\u2019altra parte. Ci\u00f2 che si invita a fare prima di tutto \u00e8 verificare il contenuto delle <strong>clausole di rinegoziazione<\/strong> cio\u00e8 quelle regole convenzionali a cui si pu\u00f2 ricorrere ogni qualvolta si verifichi un evento impeditivo durante l\u2019esecuzione del contratto.<\/p>\n<p>Altro strumento sono <strong>i principi generali di correttezza e buona fede<\/strong> che devono essere osservati non solo al momento della conclusione del contratto ma anche e soprattutto durante la sua esecuzione. Ed \u00e8 quindi ovvio il loro richiamo per ogni eventuale modifica finalizzata al riequilibrio contrattuale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda infine le disposizioni normative utili a questa tipologia contrattuale richiamiamo prima di tutto l\u2019<strong>art. 1623 c.c.<\/strong> che in materia di <strong>affitti<\/strong> stabilisce che, se a causa di una disposizione di legge o di un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita o un vantaggio, pu\u00f2 essere chiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, lo scioglimento del contratto.<\/p>\n<p>In generale poi si possono applicare le norme in materia di:<\/p>\n<ul>\n<li>Impossibilit\u00e0 sopravvenuta ex art. 1256 c.c. nei casi in cui essa sia temporanea, sopravvenuta e non imputabile al debitore;<\/li>\n<li>Eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta ex art. 1467 c.c. che pu\u00f2 portare alla risoluzione del contratto quando \u00e8 determinata da un evento straordinario ed imprevedibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, l\u2019attuale dichiarazione di pandemia globale e la conseguente decretazione d\u2019urgenza sono da considerare come eventi di <strong>forza maggiore<\/strong>. Essi quindi potrebbero portare a chiedere la sospensione del pagamento degli affitti con l\u2019obbligo di ripresa appena possibile. Tuttavia, questa ipotesi farebbe emergere non pochi problemi come ad esempio il fatto che le conseguenze della sospensione dei pagamenti ricadrebbero inevitabilmente solo sull\u2019affittante.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ormai \u00e8 chiaro, colpendo direttamente le persone nella loro dimensione psicofisica, ha colpito inevitabilmente anche la societ\u00e0 e l\u2019economia. Una delle principali domande che possono sorgere in questo periodo fatto di incertezze \u00e8: cosa succede ai contratti che sono in essere? 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