{"id":12409,"date":"2020-04-28T11:04:33","date_gmt":"2020-04-28T11:04:33","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12409"},"modified":"2021-06-12T14:56:33","modified_gmt":"2021-06-12T14:56:33","slug":"la-gestione-della-privacy-dei-lavoratori-al-tempor-del-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/la-gestione-della-privacy-dei-lavoratori-al-tempor-del-coronavirus\/","title":{"rendered":"La gestione della privacy dei lavoratori al tempo del Coronavirus"},"content":{"rendered":"<p>La diffusione del Coronavirus ha causato, in breve tempo, un quasi totale e radicale cambiamento delle abitudini di ogni persona. Queste modifiche hanno interessato ogni ambito della propria vita: da quello sociale e interpersonale a quello lavorativo.<\/p>\n<p><strong>BILANCIAMENTO TRA PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO \u2013 La normativa di riferimento<\/strong><br \/>\nPer arrivare alla situazione in cui viviamo oggi \u00e8 stato necessario <strong>bilanciare i diversi interessi giuridici coinvolti, <\/strong>questa operazione \u00e8 stata possibile grazie all\u2019esistenza nel mondo giuridico di alcune disposizioni specifiche:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Regolamento Europeo 679\/2016 (GDPR)<\/strong> che attraverso il considerando 4 e l\u2019art. 23, paragrafo 1 consente limitazioni all\u2019applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali per salvaguardare interessi generali prevalenti. Con l\u2019art. 6.1, lettera e) sono considerati leciti i trattamenti \u201cnecessari per l\u2019esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all\u2019esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento\u201d e infine, sebbene l\u2019art. 9, 1\u00b0 comma vieti ogni trattamento riguardante i dati relativi alla salute, il comma 2 del medesimo articolo fornisce un elenco di ipotesi derogatorie al suddetto divieto tra cui ci sentiamo di citare le lettere g) e h) che rispettivamente ammettono il trattamento per motivi di interesse pubblico e quando \u00e8 necessario per finalit\u00e0 di medicina preventiva;<\/li>\n<li>Per quanto riguarda le <strong>disposizioni interne all\u2019ordinamento giuridico italiano<\/strong> richiamiamo:\n<ul>\n<li>\u00a0L\u2019art. 2087 c.c. con cui \u00e8 imposto al datore di lavoro l\u2019obbligo di \u201c<em>adottare nell\u2019esercizio dell\u2019impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei datori di lavoro<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>L\u2019art. 5 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300\/70) con cui \u00e8 vietato al datore di lavoro ogni tipo di accertamento sull&#8217;idoneit\u00e0 ed infermit\u00e0 per malattia dei propri dipendenti. Questi controlli, continua la norma, sono di competenza dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali;<\/li>\n<li>L\u2019art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza con cui la sicurezza sanitaria sui dipendenti \u00e8 demandata al medico competente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In virt\u00f9 delle norme appena viste, si pu\u00f2 dedurre che il diritto alla privacy non \u00e8 un diritto assoluto e per questo pu\u00f2 essere limitato in modo proporzionale ai fini del perseguimento di un interesse pubblico generale, in questo caso la prevenzione del contagio.<\/p>\n<p><strong>LA DECRETAZIONE D\u2019URGENZA E I PROVVEDIMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE<\/strong><br \/>\nCon il peggioramento della situazione, in Italia \u00e8 stata emanata l&#8217;<strong><a href=\"http:\/\/www.protezionecivile.gov.it\/amministrazione-trasparente\/provvedimenti\/dettaglio\/-\/asset_publisher\/default\/content\/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordinanza n. 630\/2020<\/a> <\/strong>con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha imposto delle limitazioni relative all&#8217;esercizio di alcuni diritti civili fondamentali dei soggetti coinvolti nell&#8217;emergenza coronavirus, tra i quali quello alla protezione dei dati personali, in ragione dell&#8217;interesse pubblico generale alla tutela della salute pubblica.<br \/>\nCon l&#8217;art. 5 infatti \u00e8 stato disposto che, nell&#8217;attuazione delle attivit\u00e0 di protezione civile, i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile e quelli individuati nella stessa ordinanza possono, nei casi in cui risulti indispensabile, realizzare trattamenti di dati personali anche derogando a quanto stabilito dall&#8217;art. 9 GDPR.<\/p>\n<p>Immediatamente ad essa successivi sono il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>D.L. 6\/2020<\/strong><\/a> (poi convertito nella L. 13\/2020) e il <strong>DPCM del 1\u00b0 marzo 2020<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Il primo ha imposto alle Autorit\u00e0 competenti di \u201cadottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all\u2019evolversi della situazione epidemiologica\u201d tra cui ad esempio la sospensione o la limitazione delle attivit\u00e0 lavorative per le imprese;<\/li>\n<li>Con il secondo provvedimento invece sono stati introdotti nuovi obblighi, operanti sull\u2019intero territorio nazionale, in capo al lavoratore che sia transitato in una zona a rischio: l\u2019art. 3 infatti impone a chiunque sia rientrato in Italia nei 14 giorni precedenti al 1\u00b0 marzo dalle zone a rischio contagio, di informare dell&#8217;eventualit\u00e0 di contagio il Dipartimento di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria competente per territorio e il proprio medico di base.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><br \/>\n<\/em><strong>LE RACCOLTE AUTOGESTITE E LA LORO CONTESTAZIONE<\/strong><br \/>\nRelativamente a quest\u2019ultima disposizione sono emersi alcuni problemi circa la sua effettiva attuazione tant\u2019\u00e8 che molti datori di lavoro hanno dato inizio a \u201c<strong>raccolte autogestite<\/strong>\u201d dei dati dei propri dipendenti al fine di garantire la salute di tutto il personale.<br \/>\nDi fronte a queste misure sono insorti i sindacati, giudicandole lesive della privacy, dell\u2019art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e del DPCM del 1\u00b0 marzo che attribuisce tale competenza solo al personale della sanit\u00e0 pubblica.<br \/>\n\u00c8 stato quindi necessario l\u2019intervento del <strong>Garante Privacy<\/strong> che ha precisato che \u201c<em>i datori di lavoro devono [&#8230;] astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti pi\u00f9 stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa (\u2026) resta fermo l\u2019obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire al datore di lavoro, in questi casi, di avvalersi del medico competente per l&#8217;effettuazione dei suddetti controlli, in maniera tale da minimizzare i dati.<\/p>\n<p>Concludiamo, ricordando che sul tema si \u00e8 pronunciato, anche se in modo generico e senza soluzioni definite, il Comitato europeo per la protezione dei dati pubblicando una \u201c<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9295504\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell\u2019epidemia di COVID-19<\/strong><\/a>\u201d.<br \/>\nIn sintesi, dopo aver confermato che la pandemia in corso pu\u00f2 essere considerata una condizione giuridica legittimante la restrizione delle libert\u00e0, ha ammesso che nel contesto lavorativo il trattamento dei dati personali possa essere necessario per adempiere all\u2019obbligo legale del datore di lavoro di salvaguardare e tutelare la salute dei propri dipendenti. Come? Resta da valutarlo calandosi nella specifica realt\u00e0 da esaminare.<\/p>\n<p>Si rimane in attesa di un nuovo intervento del Comitato che possa offrire misure e strumenti pi\u00f9 dettagliati e concreti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diffusione del Coronavirus ha causato, in breve tempo, un quasi totale e radicale cambiamento delle abitudini di ogni persona. Queste modifiche hanno interessato ogni ambito della propria vita: da quello sociale e interpersonale a quello lavorativo. 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