{"id":12385,"date":"2020-04-08T09:39:49","date_gmt":"2020-04-08T09:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12385"},"modified":"2021-06-12T14:56:57","modified_gmt":"2021-06-12T14:56:57","slug":"il-lavoro-al-tempo-del-coronavirus-lavoro-agile-tra-privacy-e-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/il-lavoro-al-tempo-del-coronavirus-lavoro-agile-tra-privacy-e-sicurezza\/","title":{"rendered":"Il lavoro al tempo del Coronavirus. Lavoro agile tra privacy e sicurezza."},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 passato ormai quasi un mese da quando siamo stati invitati a ricorrere al <strong>lavoro agile<\/strong> per fronteggiare l\u2019emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione del Coronavirus.<br \/>\nNonostante ci\u00f2, per molte aziende non \u00e8 stato possibile usufruire di questa modalit\u00e0 di lavoro perch\u00e9 <strong>produttrici di beni e servizi essenziali<\/strong> per il sostentamento del nostro Paese.<br \/>\nIn entrambi i casi, \u00e8 stata comunque necessaria una<strong> riorganizzazione generale<\/strong> dell\u2019attivit\u00e0 aziendale e della gestione del personale.<br \/>\nVediamo insieme quali sono i <strong>principali aspetti da gestire<\/strong> nel caso in cui sia possibile ricorrere al Lavoro Agile, oppure nel caso in cui ci\u00f2 non sia possibile per la tipologia e l\u2019importanza dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nSMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA<\/strong><br \/>\nCome gi\u00e0 visto in uno dei precedenti articoli (<a href=\"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/lavoro-lavoro-agile-smart-working-cose-e-come-funziona\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Smart working: cos\u2019\u00e8 e come funziona<\/a>), lo Smart Working o Lavoro Agile \u00e8 una modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato principalmente dalla <strong>flessibilit\u00e0<\/strong> con cui l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 organizzata.<br \/>\nMolte aziende e studi professionali <strong>hanno potuto attivarla<\/strong> per continuare ad essere operativi garantendo cos\u00ec i loro prodotti o servizi.<br \/>\nRispetto a questa particolare modalit\u00e0 ci si \u00e8 chiesti se il datore di lavoro possa controllare il lavoro da casa dei propri dipendenti.<br \/>\nLa risposta \u00e8 affermativa, ogni datore di lavoro ha il diritto e il dovere di svolgere <strong>controlli<\/strong> sulle prestazioni dei propri dipendenti, ma entro i <strong>limiti<\/strong> di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 300\/1970 (Statuto dei Lavoratori).<br \/>\nIn particolare, in tema di lavoro agile la norma che pi\u00f9 di tutte \u00e8 da osservare \u00e8 l\u2019art. 4 che prevede il tassativo divieto di installare ed usare apparecchiature tecnologiche \u201c<em>per finalit\u00e0 di controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori<\/em>\u201d senza un <strong>preventivo accordo<\/strong> con le rappresentanze sindacali o il rilascio di un\u2019autorizzazione dell\u2019ITL.<br \/>\nQuanto stabilito dalla norma \u00e8 stato poi modificato con il d.lgs. 151\/2015, il c.d. <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&amp;atto.codiceRedazionale=15G00164&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D23%26numeroProvvedimento%3D151%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Jobs Act<\/a>, cos\u00ec da poter comprendere nel concetto di \u201c<em>apparecchiature tecnologiche<\/em>\u201d anche tutti gli strumenti digitali, come software e webcam, utili a facilitare i controlli a distanza.<br \/>\nIn altre parole, se i controlli a distanza sono compiuti attraverso queste strumentazioni con <strong>libero arbitrio<\/strong> da parte del datore di lavoro sono da considerarsi <strong>illegittimi<\/strong>.<\/p>\n<p>Nonostante ci\u00f2, \u00e8 bene sottolineare che, quanto appena detto, non si traduce in un divieto di controllo assoluto, il datore di lavoro potr\u00e0, infatti, compiere dei controlli mirati, anche a distanza, alle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>aggiornare il codice disciplinare con tutte le possibili condotte che potrebbero dare luogo ad una <strong>sanzione disciplinare<\/strong>;<\/li>\n<li>i controlli devono essere <strong>proporzionati<\/strong> e non invasivi;<\/li>\n<li>i controlli devono riguardare i <strong>beni aziendali<\/strong> rispetto ai quali non pu\u00f2 essere vantata alcuna &#8220;aspettativa di segretezza&#8221;;<\/li>\n<\/ul>\n<p>in quest&#8217;ultimo caso, \u00e8 bene chiarire che, al momento della conclusione dell&#8217;accordo individuale di lavoro agile, deve essere rimossa tramite un <strong>avviso<\/strong> chiaro e preciso che gli strumenti aziendali non possono essere usati per motivi personali perch\u00e9 potrebbero essere oggetto di <strong>indagini aziendali<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nLA GESTIONE DEI DIPENDENTI IN AZIENDA TRA PRIVACY E SICUREZZA SANITARIA<\/strong><br \/>\nPer tutti i <strong>casi in cui non sia possibile usufruire del lavoro agile<\/strong>, e quindi occorra recarsi sul luogo di lavoro, sono previste alcune misure da attuare in azienda allo scopo di <strong>tutelare la salute<\/strong> dei dipendenti. Tuttavia, queste misure hanno il problema di riguardare anche il trattamento dei <strong>dati personali<\/strong> relativi alla salute.<br \/>\nSul tema \u00e8 dovuto intervenire tempestivamente il <strong>Garante Privacy con <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9091942\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019<\/a> <\/strong>vietando ai datori di lavoro di raccogliere in modo sistematico (o anche generalizzato) informazioni sulla salute dei lavoratori loro sottoposti e dei loro contatti stretti esterni alla attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nQuesto perch\u00e9, come \u00e8 sottolineato dal Garante Privacy stesso, a questa funzione sono gi\u00e0 stati preposti soggetti qualificati che gi\u00e0 istituzionalmente svolgono questo tipo di funzione (operatori sanitari e protezione civile).<\/p>\n<p>Cosa <strong>possono<\/strong> fare i datori di lavoro:<\/p>\n<ul>\n<li>integrare le norme di comportamento da rispettare sul posto di lavoro inviandone tempestiva comunicazione ai dipendenti, ai clienti e ai fornitori;<\/li>\n<li>elaborare modalit\u00e0 di comunicazione utili ai dipendenti per inviare ogni tipo di comunicazione;<\/li>\n<li>sensibilizzare i dipendenti sulle misure tecniche e organizzative che sono tenuti ad osservare per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell\u2019esecuzione della propria attivit\u00e0 lavorativa anche da remoto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cosa <strong>non possono<\/strong> fare i datori di lavoro:<\/p>\n<ul>\n<li>raccogliere liberamente, con moduli e autocertificazioni, informazioni sulla presenza di sintomi da Coronavirus o sugli ultimi spostamenti e contatti;<\/li>\n<li>aggiornare il personale sullo stato di salute degli altri dipendenti;<\/li>\n<li>consentire l\u2019accesso alle informazioni aziendali ai dipendenti che lavorano da remoto soprattutto se con dispositivi personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La violazione dei suddetti divieti comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dal GDPR ovvero il pagamento di una somma il cui importo massimo \u00e8 20.000.000 euro o, se superiore, sino al 4% del fatturato totale annuo a cui possono aggiungersi richieste di risarcimento del danno da parte dei lavoratori interessati.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCORONAVIRUS: MALATTIA O INFORTUNIO<\/strong><br \/>\n<em>Cosa succede se il lavoratore si ammala?<\/em><br \/>\nL&#8217;Inail risponde a questa domanda con la <a href=\"https:\/\/www.inail.it\/cs\/internet\/docs\/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Circolare n. 13 del 3 aprile 2020<\/a> avente ad oggetto la &#8220;<em>Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS &#8211; Cov-2) in occasione di lavoro<\/em>&#8220;.<br \/>\nCon essa, in primo luogo, \u00e8 comunicato che i termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni Inail ricadenti nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 1\u00b0 giugno 2020, per effetto dell&#8217;art. <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&amp;atto.codiceRedazionale=20G00034&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D03%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D42%26numeroProvvedimento%3D18%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D17&amp;currentPage=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">42, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18<\/a> sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.<\/p>\n<p><em>Ma come sono gestiti i casi di accertati infezione da Coronavirus in occasione di lavoro?<\/em><br \/>\nSempre con riferimento all\u2019art.42, comma 2, d. l. 17 marzo 2020, n.18 che stabilisce che \u201c<em>nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, <strong>il medico certificatore redige<\/strong> <strong>il<\/strong> consueto <strong>certificato di infortunio<\/strong> e lo invia telematicamente all\u2019Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell\u2019infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell\u2019infortunato con la conseguente astensione dal lavoro<\/em>\u201d. In altre parole, l\u2019Inail tutela i casi di infezione come se fossero degli infortuni sul lavoro garantendo tutela assicurativa a tutti coloro che sono assicurati dall\u2019Istituto stesso.<\/p>\n<p>I primi soggetti tutelati sono coloro che, per ragioni lavorative, sono esposti ad un elevato rischio di contagio come ad esempio gli operatori sanitari e in generale le professioni che comportano il costante contatto con il pubblico. Ovviamente, accanto ad essi sono comunque individuati i casi in cui l\u2019identificazione delle precise cause del contagio si presenti problematica; in queste ipotesi l\u2019accertamento medico legale dovr\u00e0 seguire l\u2019ordinaria procedura.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le modalit\u00e0 di <strong>denuncia<\/strong> dell\u2019infortunio, \u00e8 il medico che redige il certificato che ha l\u2019onere di trasmettere tutta la documentazione all\u2019Inail riportando i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell\u2019evento\/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilit\u00e0 temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all\u2019accertamento dell\u2019avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell\u2019avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.<br \/>\n<strong>Attenzione<\/strong>: nel momento in cui la documentazione dovesse mancare del dato sanitario dell\u2019avvenuto contagio \u00e8 necessario fornire tale dato il prima possibile per la verifica della regolarit\u00e0 sanitaria e amministrativa per l\u2019ammissione del caso alla tutela Inail.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 passato ormai quasi un mese da quando siamo stati invitati a ricorrere al lavoro agile per fronteggiare l\u2019emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione del Coronavirus. 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