{"id":12329,"date":"2020-03-26T13:45:47","date_gmt":"2020-03-26T13:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/?p=12329"},"modified":"2021-06-12T14:57:52","modified_gmt":"2021-06-12T14:57:52","slug":"trasporti-turismo-viaggi-coronavirus-rimborsi-viaggi-annullati-vacanze-cancellate-disdette-per-paura-del-contagio-cose-il-danno-da-vacanza-rovinata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/trasporti-turismo-viaggi-coronavirus-rimborsi-viaggi-annullati-vacanze-cancellate-disdette-per-paura-del-contagio-cose-il-danno-da-vacanza-rovinata\/","title":{"rendered":"Viaggio annullato per Coronavirus"},"content":{"rendered":"<p>Nonostante i rimborsi, talvolta, debbano essere automatici, in realt\u00e0 non \u00e8 sempre cos\u00ec semplice ottenerli. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull\u2019ipotesi di viaggio annullato ed altre situazioni che si possono verificare, dando un input su come gestirle.<\/p>\n<p><strong>Rimborsi<\/strong><br \/>\nVisti i DPCM emanati in queste settimane contenenti alcune misure restrittive quali \u201c<em>(\u2026) a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza<\/em>\u201d si deduce che gli spostamenti dall\u2019Italia verso l\u2019estero, ai soli fini di turismo, sono da evitare.<br \/>\nIn questo caso per\u00f2 non si pu\u00f2 parlare di risarcimento del danno, ma di rimborso per l\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione e nello specifico sono previste tre ipotesi:<\/p>\n<ul>\n<li>Cancellazione dell\u2019Autorit\u00e0: indipendentemente dalle regole di disdetta previste dalle agenzie e\\o dei servizi, l\u2019obbligo al rimborso o il divieto di pretendere il pagamento di una prenotazione scatta automaticamente;<\/li>\n<li>Annullamento deciso dall\u2019organizzatore: essendo l\u2019annullamento derivante dalla volont\u00e0 del tour operator, indipendentemente dagli interventi dell\u2019autorit\u00e0, l\u2019obbligo di rimborso ricade sull\u2019organizzatore stesso;<\/li>\n<li>Disdetta autonoma del consumatore: in quest\u2019ultimo caso, in quanto derivante dalla \u201cpaura del contagio\u201d, il diritto al rimborso non sar\u00e0 riconosciuto, ma si potr\u00e0 contare soltanto sulla eventuale previsione dello stesso, nei termini e condizioni afferenti al singolo servizio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Viaggio aereo annullato<\/strong><br \/>\nPer la cancellazione dei viaggi aerei occorre fare una distinzione:<\/p>\n<ul>\n<li>Per i viaggi sino al 13 Aprile, il dl 2 marzo 2020, n. 9, prevede per il viaggiatore il diritto al rimborso integrale del costo sostenuto. La richiesta di rimborso deve essere inviata entro 30 giorni dalla data prevista della partenza;<\/li>\n<li>Per i viaggi successivi al 13 aprile vale quanto stabilito dal Regolamento CE n. 261\/2004 secondo cui se il volo \u00e8 cancellato dalla compagnia aerea il passeggero ha diritto al rimborso entro 7 giorni del biglietto o alla riprotezione. Se la cancellazione \u00e8 operata in autonomia dal turista deve essere chiaro che l\u2019attuale normativa non riconosce alcun beneficio per questo tipo di disdetta.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Pacchetti turistici<\/strong><br \/>\nIl Codice del Turismo, all\u2019art. 41 prevede che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, anche nel momento in cui il pacchetto turistico non sia stato cancellato dal tour operator, sia riconosciuto al viaggiatore il diritto di disdetta e il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute entro 14 giorni dal recesso. Lo stesso vale anche nel caso in cui la cancellazione sia compiuta dal tour operator, ma in questo caso non saranno previsti indennizzi supplementari perch\u00e9 l\u2019epidemia in corso \u00e8 una circostanza inevitabile e straordinaria prevista dal suddetto art. 41.<br \/>\n<strong>Attenzione<\/strong> perch\u00e9 ad oggi, vista l\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione e l\u2019elevato numero di richieste di rimborso, agli organizzatori viene data la possibilit\u00e0 di scegliere, per le partenze (ad oggi) sino al 13 aprile, di rimborsare i clienti tramite l\u2019emissione di un <strong>voucher<\/strong> con valore economico pari all\u2019importo del viaggio annullato e della validit\u00e0 di un anno anzich\u00e9 rimborsare con la somma di denaro in s\u00e9.<br \/>\nIn altre parole, il cliente ha sempre riconosciuto il <strong>rimborso<\/strong> ma <strong>in servizi<\/strong> piuttosto che in contante, e la scelta non spetta n\u00e9 al cliente finale n\u00e9 all\u2019agenzia di viaggi, quando questa opera da intermediario.<\/p>\n<p>La maggior parte degli organizzatori e tour operators italiani sta estendendo questa procedura a tutte le partenze di aprile, pur non essendovi un obbligo legislativo esplicito. In alcuni casi virtuosi, come per Eden Viaggi, tale limite raggiunge il giorno 14 maggio 2020.<\/p>\n<p>Tutta la filiera del turismo organizzato si sta muovendo per far s\u00ec che il disagio in capo al cliente sia il minore possibile.<\/p>\n<p><em>Ma in condizioni normali, cosa succede?<\/em><\/p>\n<p><strong>Viaggio annullato o variazioni<\/strong><br \/>\nIn situazioni normali, pu\u00f2 accadere che il viaggio tanto atteso durante l\u2019anno subisca cancellazioni o variazioni tali da impedire il suo totale godimento.<br \/>\nUn esempio concreto di quanto appena detto \u00e8 il caso del c.d. <strong>overbooking<\/strong> che si configura nel momento in cui sia accettato un numero di prenotazioni superiori all\u2019effettiva disponibilit\u00e0 di posti.<br \/>\nQuesto fenomeno pu\u00f2 presentarsi sia nel settore aereo sia in quello alberghiero e, in entrambi i casi, \u00e8 regolato dal Regolamento CE n. 261\/2004.In sintesi, si pu\u00f2 dire che la pratica di overbooking aereo \u00e8 considerata legittima se sono preventivamente previste adeguate misure di tutela per i passeggeri che si sono trovati impossibilitati a partire, \u00e8 infatti previsto:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019obbligo di compensazione che comporta l\u2019immediato versamento di una predeterminata somma di denaro proporzionata al chilometraggio della tratta e<\/li>\n<li>L\u2019obbligo di assistenza che pu\u00f2 consistere nella scelta del passeggero tra il rimborso delle somme pagate o un imbarco appena possibile in condizioni di viaggio comparabili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto concerne l\u2019overbooking alberghiero, la regola generale pone in capo all\u2019albergatore l\u2019obbligo di attivarsi per individuare una sistemazione per il cliente il pi\u00f9 vicino possibile e di categorie almeno equivalente senza alcuna spesa aggiuntiva.<br \/>\nNei casi sopra citati il danno da vacanza rovinata si configura nel primo caso nel <strong>mancato imbarco<\/strong> e nella conseguente perdita di tempo utile alla vacanza mentre nel secondo nel momento in cui al turista sia stata offerta una sistemazione di categoria inferiore o comunque priva dei servizi rispetto alla struttura in cui era stata effettuata la prenotazione.<\/p>\n<p><strong>Il danno da vacanza rovinata<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 47 del codice del turismo stabilisce che il c.d. \u201cdanno da vacanza rovinata\u201d \u00e8 un danno che deriva \u201c<em>dalla mancata o inesatta esecuzione<\/em>\u201d del contenuto del pacchetto turistico acquistato. I requisiti posti a fondamento dell\u2019ammissione del risarcimento sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Il tempo di vacanza trascorso senza essere stato goduto;<\/li>\n<li>L\u2019<strong>irripetibilit\u00e0<\/strong> dell\u2019occasione perduta;<\/li>\n<li>La configurazione di una grave lesione dei diritti e degli interessi del turista che, \u00e8 bene sottolineare, non sono assolutamente riconducibili ad un mero disagio o fastidio che di per s\u00e9 non pregiudicano la vacanza (es. smarrimento del bagaglio).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Affinch\u00e8 la <strong>richiesta di risarcimento<\/strong> del turista sia soddisfatta si deve provare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019inadempimento, o l\u2019inesatta esecuzione del contratto, non deve essere riconducibile al turista stesso perch\u00e9 in questo caso sar\u00e0 il professionista a poter chiedere il risarcimento del danno;<\/li>\n<li>Il fatto che l\u2019inadempimento, o l\u2019inesatta esecuzione del contratto, non derivano da fatti imprevedibili o inevitabili causati da soggetti terzi esterni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad oggi non esistono parametri ufficiali di quantificazione del danno perci\u00f2 viene applicato l\u2019art. 1226 c.c. secondo cui \u201c<em>se il danno non pu\u00f2 essere provato nel suo preciso ammontare, \u00e8 liquidato dal giudice con valutazione equitativa<\/em>\u201d. Al giudice \u00e8 dunque riconosciuta un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 che per\u00f2, considerando il rovescio della medaglia, pu\u00f2 arrivare a creare situazioni di disparit\u00e0 tra danneggiati diversi. Per questo molti ordinamenti moderni (come quello tedesco) hanno elaborato delle Tabelle in cui sono riportate le singole voci di danno con la relativa percentuale di riduzione del prezzo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nonostante i rimborsi, talvolta, debbano essere automatici, in realt\u00e0 non \u00e8 sempre cos\u00ec semplice ottenerli. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull\u2019ipotesi di viaggio annullato ed altre situazioni che si possono verificare, dando un input su come gestirle. Rimborsi Visti i DPCM emanati in queste settimane contenenti alcune misure restrittive quali \u201c(\u2026) a) evitare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12330,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-12329","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-trasporti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12329\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12330"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalemigliazza.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}