Il DPCM dell’8 marzo 2020 prevede l’attivazione dello smart working in modalità semplificata sino al 31 luglio 2020 che può essere accompagnato dalla fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
Tuttavia, per le esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute sono concessi gli spostamenti, che devono comunque essere attestati con un’autodichiarazione, purché i soggetti interessati non siano sottoposti alla quarantena o siano risultati positivi al virus.
Inoltre, il Ministero degli Esteri ha chiarito le modalità di applicazione delle norme del DPCM in relazione ai lavoratori transfrontalieri e al trasporto delle merci stabilendo che:
- nel primo caso gli spostamenti sono ammessi se fondati su motivi di lavoro (riportando l’eccezione della quarantena e\o della positività al virus);
- anche nel secondo caso sono ammesse entrate ed uscite purché siano limitate alle esigenze di consegna e\o prelievo delle merci.
Che cosa devono fare dunque i datori di lavoro? Occorre che predispongano i seguenti documenti:
- autodichiarazione che riporti la ragione degli spostamenti, da far firmare ai dipendenti;
- documentazione a corredo: carta d’identità, busta paga, contratto di lavoro;
- istruzioni scritte ai dipendenti sulle misure da seguire al fine di sfavorire il contagio.

